Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29801 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29801 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 18/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISTILLO CLAUDIO N. IL 11/11/1965
avverso la sentenza n. 4379/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(hif

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Pistillo Claudio avverso la sentenza
emessa in data 17.1.2013 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella resa
in data 20.1.2011 dal Tribunale di Roma che condannava il predetto alla pena di mesi
sei di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di furto pluriaggravato.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta penale responsabilità assumendo
la carenza di prova certa della stessa.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica.

compiutamente le concrete ragioni poste a sostegno di essa, ha riproposto in questa
sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune
da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Del resto, la censura suddetta è di puro fatto, laddove tende a sovrapporre una
diversa valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella compiuta, con
congrua motivazione, dai Giudici di merito e, pertanto, improponibile nel giudizio di
legittimità.
Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997,
Dessimone).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

2

E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che, oltre a non spiegare

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Co i deciso in Roma, il 18.6.2014

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