Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2980 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2980 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vozza Mariano, nato a Napoli il 04-08-1952
avverso la sentenza del 25-02-2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente

;

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Mariano Vozza ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa
dal giudice dell’udienza preliminare con la quale il ricorrente è stato condannato,
a seguito di giudizio abbreviato, con la diminuente del rito, alla pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione ed euro 10.000.000 di multa per il reato previsto dagli
articoli 110 codice penale, 291 bis, 291 ter d.p.r. numero 43 del 1973 perché, in

Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero (chilogrammi 2.780) superiore a
10 kg, del quale effettuava il trasbordo da un cassone coibentato a un furgone al
noleggio della società Avis. Con l’aggravante di aver commesso il fatto
adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. In
Casoria il 5 giugno 2013 e con la recidiva specifica reiterata.

2.

Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente, tramite il

difensore, articola i due seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per
omessa notifica dell’avviso ex articolo 127 codice di procedura penale
all’imputato (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale).
Assume che da un esame degli atti è emersa la mancanza della prova
dell’avvenuta notifica dell’avviso ex articolo 127 codice di procedura penale
all’imputato, derivando da ciò la nullità della sentenza per non essere stato
l’imputato informato della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per la
contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma
1, lettera e), codice di procedura penale).
Assume che egli si trovava presso il luogo in cui è stato rinvenuto il tabacco
lavorato estero al solo fine di saggiare la qualità e la bontà del carico di tabacco,
cosicché se tale circostanza fosse stata tenuta nella debita considerazione i
giudici del merito sarebbero sicuramente giunti ad un diverso esito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo che assorbe il secondo.

2. Occorre premettere che, con ordinanza del 14 aprile 2015, è stata
disposta la ricostituzione degli atti del fascicolo processuale dopo che, esperite le
opportune ricerche, queste non hanno dato esito positivo.

concorso con Luciano Camedda e Giovanni Polise, deteneva nel territorio dello

Dagli atti del fascicolo, così ricostituito ai sensi degli articoli 112 e 113 del
codice di procedura penale, non risulta che l’imputato abbia ricevuto l’avviso di
fissazione dell’udienza camerale per il giudizio di appello instaurato a seguito
dell’impugnazione della sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare con
le forme del rito abbreviato.
Nei giudizi d’appello che si svolgono in camera di consiglio secondo il
disposto dell’art. 599 cod. proc. pen., compresi quelli relativi alle impugnazioni
delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l’imputato ha

conseguendo altrimenti una nullità assoluta e insanabile (art. 179 cod. proc. pen.
in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) stesso codice) del giudizio camerale e
della relativa sentenza per omessa citazione dell’imputato.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso il 05/11/2015

diritto di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza camerale per comparire,

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