Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29799 del 31/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29799 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALIN VASILE N. IL 05/02/1978
avverso la sentenza n. 1623/2015 TRIBUNALE di RAGUSA, del
13/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 31/05/2016

R. G. 2459 / 2016

Con l’epigrafata sentenza, il Tribunale di Ragusa ha applicato a Calin Vasile, a
norma dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., la pena di mesi dieci di reclusione per i reati di
violazione delle prescrizioni impostegli con l’applicazione della misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per aver guidato un’automobile pur
essendogli stata revocata la patente di guida, e di resistenza a pubblico ufficiale, fatti
entrambi commessi in data 28 ottobre 2015, previa concessione delle attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva e della diminuente per il rito.
Contro l’indicata sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato,
deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, in rapporto alla mancata «esatta
qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita
dal Giudice, atteso che non vi erano gli elementi caratterizzanti il reato contestato».
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure assolutamente generiche. E’
sufficiente evidenziare che la doglianza non precisa nemmeno quale sia il fatto non
correttamente qualificato: i reati per i quali è intervenuta applicazione della pena ex art.
444 cod. proc. pen. sono due, mentre nell’atto di impugnazione si fa riferimento, senza
ulteriori specificazioni, al «reato contestato».
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 31 maggio 2016

Motivi della decisione

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