Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29799 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29799 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTAGNA CAROLINA N. IL 08/01/1966
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

In fatto e in diritto

Ricorre per cassazione con atto personalmente sottoscritto (e nemmeno autenticato)
Montagna Carolina avverso l’ordinanza emessa in data 15.10.2012 dalla Corte di Appello
di Firenze che dichiarava riconosceva il diritto della stessa all’equa riparazione per
l’ingiusta detenzione subita con liquidazione dell’indennizzo in C 5.640,00.
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla determinazione del
quantum.
E’ stata depositata una memoria difensiva ad opera dell’Avvocatura generale dello Stato

Il ricorso è inammissibile.
Infatti, come premesso, il ricorso risulta sottoscritto personalmente dalla parte
richiedente, per giunta privo di autentica della firma.
Orbene, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un
avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a norma dell’art.613 c.p.p.,
giacché l’unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall’art.571, comma
primo, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre personalmente
l’impugnazione. (Cass. pen. Sez. U, Ord. n. 34535 del 27.6.2001, Rv. 219613)
Più specificamente, è stato altresì affermato che in subiecta materia il ricorso per
cassazione avverso la decisione della Corte d’appello deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può
essere sottoscritto personalmente dall’interessato, persino a nulla rilevando che la
sottoscrizione sia autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo (Sez.
IV, n. 13197 del 22.2.2008, Rv. 239602).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Le sopra indicate ragioni, prevalentemente formali, dell’inammissibilità inducono a
ravvisare giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di questo giudizio tra le
parti
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COMPENSA INTERAMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI QUESTO GIUDIZIO.
Così

deciso in Roma, il 18.6.2014

DE p

9

nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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