Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29798 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29798 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULA DURIM N. IL 09/10/1970
avverso la sentenza n. 140/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

iL

Fatto e diritto

SULA DURIM ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole del reato di

eroina, commesso in data 6 febbraio 2013].

A supporto, la Corte, condividendo l’assunto del primo giudice, valorizzava gli esiti delle
intercettazioni, non illogicamente valutate e considerate, anche con riferimento al ruolo
svolto dai correi ed al traffico illecito in cui risultava coinvolto il SULA; il quale, osservava
il giudicante, neppure aveva fornito una spiegazione alternativa.

Con il ricorso ci si duole del giudizio di responsabilità, contestando l’apprezzamento
sviluppato dal giudicante, in particolare con riferimento alla spiegazione fornita del
contenuto delle intercettazioni.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato – in linea con quello di primo grado- in modo ampiamente convincente.

Vale del resto il principio secondo cui l’interpretazione del linguaggio e del contenuto
delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa dunque alla valutazione del
giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai
criteri della logica e delle massime di esperienza (Sezione VI, 25 gennaio 2013, Barla).

Non vi è spazio per fare applicazione d’ufficio degli effetti della sentenza n. 32 del 2014
della Corte costituzionale, ove si consideri che si vede in ipotesi di condotta avente ad
oggetto una droga “pesante”.

Ed è noto che il ritorno alla disciplina sanzionatoria anteriore alla legge Fini-Giovanardi n.
49 del 2006 determina che per le droghe “pesanti” [tabelle I e III] devono ora applicarsi
le sanzioni della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 25822 a euro
258.228 (articolo 73, comma 1, del dpr n. 309 del 1990): si è in presenza un

cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 [episodio di traffico illecito avente ad oggetto

trattamento sanzionatorio aggravato quanto alla pena della reclusione, giacchè la Fini Giovanardi aveva rideterminato la pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 73 stabilendo
nella misura da “sei a venti anni di reclusione”. Ciò che esclude ab imis alcun problema
di possibile applicabilità dell’articolo 2, comma 4, c.p.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento

favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in

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