Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29797 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29797 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENO RAKIP N. IL 28/10/1979
avverso la sentenza n. 2534/2011 G.1fP TRIBUNALE di TERNI, del
19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

CENO RAKIP avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su richiesta
ex articolo 444 c.p.p. per il reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 [plurimi
episodi aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina, rispetto ai quali la pena

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la carenza di prove di responsabilità.

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

Né vi è spazio per fare applicazione qui degli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, ove si consideri che si verte in ipotesi di condotta avente ad oggetto
una droga “pesante”.

Ed è noto che il ritorno alla disciplina sanzionatoria anteriore alla legge Fini-Giovanardi n.
49 del 2006 determina che per le droghe “pesanti” [tabelle I e III] devono ora applicarsi
le sanzioni della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 25822 a euro
258.228 (articolo 73, comma 1, del dpr n. 309 del 1990): si è in presenza un

patteggiata è stata aggiunta a titolo di continuazione a precedente condanna]

trattamento sanzionatorio aggravato quanto alla pena della reclusione, giacchè la Fini Giovanardi aveva rideterminato la pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 73 stabilendo
nella misura da “sei a venti anni di reclusione”. Ciò che esclude ab imis alcun problema
di possibile applicabilità dell’articolo 2, comma 4, c.p.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.

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2,

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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