Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29797 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29797 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TRAPANI
nei confronti di:
DI GIOVANNI CONCETTA N. IL 19/03/1985
avverso la sentenza n. 53/2012 GIUDICE DI PACE di TRAPANI, del
17/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
\

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor

e

Data Udienza: 17/06/2015

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Trapani assolveva DI GIOVANNI
Concetta ex art. 530 cpv con la formula perché il fatto non sussiste dalla imputazione di
lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno
di CIPPONERI Paolo ed ODDO Angela ( fatto del 6.12.2011).

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di
Trapani articolando un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata sotto il
profilo di carenza della motivazione con riferimento alla pronuncia liberatoria nei
confronti della Di Giovanni, che non avrebbe tenuto conto, da un lato, di evidenti
emergenze probatorie a carico dell’imputata ( oltre le dichiarazioni delle parti offese,
anche quelle rese dal figlio di queste, unico vero testimone oculare) che deponevano in
senso inequivoco per una condotta di guida imprudente ed illegale tenuta dalla DI
Giovanni, caratterizzata da un’andatura verosimilmente assai sostenuta in relazione allo
stato dei luoghi e dall’uso di un telefono cellulare non dotato di auricolare o di dispositivo
“viva voce”; dall’altro, il giudicante avrebbe fondato la decisione su mere deduzioni ed
sul travisamento delle dichiarazioni testimoniale, invero contraddittorie, rese dal vicino
di casa delle parti offese, il quale, in sede di udienza dibattimentale, modificando quanto
dichiarato alla PG nel corso delle indagini, a sostegno della tesi delle parti offese, aveva
affermato che al momento dell’incidente stava uscendo dal giardino limitrofo alla
proprietà dei Cipponeri ed aveva sentito il rumore dell’urto.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

La lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure di difetto di

p

motivazione articolate dalrricorrente, giacchè ricostruisce con motivazione corretta e
convincente,le modalità dell’incidente stradale, escludendo l’addebito di colpa generica
e specifica formulato nei confronti della Di Giovanni.

Il giudicante ha fatto esplicito riferimento alla carenza di indizi univoci a fondare
l’addebito di violazione dell’obbligo da parte dell’imputata di adottare la massima
prudenza nell’affrontare la semicurva a visuale chiusa, confinante con il passo carrabile
dell’abitazione delle persone offese, logicamente concludendo con la formula assolutoria
ex art. 530, comma 2, c.p.p

\v
2

Sul punto, non va dimenticato di considerare che la ricostruzione di un incidente stradale
nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti
della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione
dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed
integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se
sorretti da adeguata motivazione ( v. ex pluribus Sezione IV, 1 luglio 2009, Tarquini, rv.
245294).

con

motivazione adeguata e immune da vizi logici, fondata su elementi obiettivi (la natura
dei danni riportati dai mezzi coinvolti nell’incidente e la successiva posizione della
motoape, con la ruota anteriore a circa trenta cm dall’inizio della cunetta e con lo spigolo
posteriore destro del cassone quasi al centro della strada) e sulle dichiarazioni rese dal
teste Castiglione, secondo il quale al momento del sinistro la motoape aveva di poco
superato la cunetta allorchè era stata urtata dall’autovettura condotta dalla Di Giovanni.

La sentenza impugnata si è, inoltre, soffermata, sulla inconsistenza degli elementi
dedotti dalle parti offese a sostegno della propria tesi, escludendo, con motivazione
logica e coerente, che le dichiarazioni delle stesse, non suffragate da alcun riscontro
oggettivo, fossero idonee a contrastare il valore probatorio degli elementi sopra indicati.

Ne deriva un giudizio convincente sulla esclusione della responsabilità dell’incidente della
Dì Giovanni, che non ammette censure in sede di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in data 17 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presi ente

Il giudicante ha, invero, ritenuto di escludere la responsabilità dell’imputata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA