Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29796 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29796 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:
PROTOPAPA MAURIZIO N. IL 17/04/1989
avverso la sentenza n. 6924/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
05/02/2013
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Protopapa Maurizio avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 4.2.2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Taranto che applicava al predetto, con le attenuanti generiche, la pena concordata di anni
due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 dPR
309/1990 (illegale detenzione di 90 gr. di hashish: fatto del 29.2.2012).
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di cause
di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p..

Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile non essendo consentite in questa sede le
censure addotte. Infatti, “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n.
34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo -inerente
la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a
sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.2.2014 (e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
5.3.2014), per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4

bis

della L. 21.2.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 dPR 309/1990 nella formulazione di cui
alla detta Legge 49/2006 c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come dalla Corte
Costituzionale espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del predetto dPR
309/1990 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
disposizioni ritenute incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 1990, c.d. “IervolinoVassalli”. Pertanto, la suddetta sentenza, avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. n. 49 del 2006, così travolgendo l’intero art. 73 dPR
309/1990, ha fatto rivivere il precedente testo della norma in questione che prevedeva per il
reato contestato, trattandosi di droga “leggera”, la pena da due anni a sei anni di reclusione
ed da 5.164 ad C 77.468 di multa.
La pena base assunta dal Giudice a quo nella sentenza impugnata è pari ad anni sei di
reclusione ed C 27.000 di multa. Tale pena base ora risulta palesemente eccedente il limite
edittale predetto, in vigore al momento del fatto a seguito della sopra richiamata pronuncia
di incostituzionalità, prevalente ed applicabile nel caso di specie ai sensi dell’art. 2 comma 4°
c.p., in quanto più favorevole al reo (anche rispetto al dettato della recentissima e successiva
Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014).

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Considerato in diritto

Venendo meno, per effetto della rilevata illegalità della pena concordata, l’intero patto,
conseguirà l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti
al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE DI
TARANTO.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

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