Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29796 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29796 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 17/06/2015

SENTENZA

suPicors4 propost91da:
GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
/9 PROCURATORE
BOLOGNA
nei confronti di:
NWEZE JOSEPH SUNDAY N. IL 21/09/1978
‘\ inoltre L i
NATHANIEL OBI ELVIS JOHN N. IL 07/12/1981
avverso la sentenza n. 2384/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore qierale in pe ma del Dott.
t,trù t
che ha concluso per
6-5.(•-)

C._J■

/

Udito, per la parte civile, l’Avv /

vi-L-0 ICY

Ritenuto in fatto

NWEZE JOSEPH SUNDAY e NATHANIEL OBI ELVIS JOHN sono stati ritenuti colpevoli
dei reati ai medesimi ascritti di trasporto, importazione illecita di sostanza stupefacente
del tipo shaboo [79 ovuli termosaldati, di cui 28 ancora detenuti in corpo dal primo] e

confermativa di quella di primo grado.

Il Procuratore generale ricorre in favore del NWEZE, evidenziando come in atti fosse
emerso, dopo la sentenza, che non era stato ritualmente instaurato il contraddittorio:
l’imputato era stato posto agli arresti domiciliari, prima dell’emissione del decreto di
citazione per il giudizio di appello, ma la notificazione era stata effettuata in carcere e
non rinnovata.

Insta per l’annullamento della sentenza.

Il NATHANIEL

ricorre ipotizzando il difetto di motivazione con riferimento

all’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche rese nell’ambito di altro procedimento
ex articolo 270 c.p.p. e contesta poi il giudizio di responsabilità sostenendo l’assenza
di prove circa il suo concorso consapevole nella condotta che ascrive integralmente
all’altro imputato, giustificando il proprio comportamento con la consapevolezza della
presenza della droga, che però ex se poteva valere o come connivenza non punibile o,
semmai, come favoreggiamento personale.

Considerato in diritto

Va accolto il ricorso del Procuratore generale, essendosi verificata una nullità assoluta,
per la mancata rituale instaurazione del contraddittorio: la sentenza di condanna,
limitatamente alla posizione del NWEZE va annullatch i con rinvio per nuovo giudizio alla
stessa Corte di appello.

Manifestamente infondato il ricorso del coimputato, che evoca vizi insussistenti e
comunque mira a censurare, quanto al secondo motivo, l’apprezzamento del compendio
probatorio concordemente operato in primo e secondo grado con opinabile diversa
versione dei fatti.

2

resistenza a pubblico ufficiali dalla sentenza di cui in epigrafe, integralmente

Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che, in tema di intercettazioni, ai fini
del divieto di utilizzazione previsto dall’articolo 270, comma 1, c.p.p., la nozione di
“diverso procedimento” va ancorata ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che
prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel
registro delle notizie di reato, essendo invece decisiva, ai fini dell’ individuazione dell’

probatorio o finalistico tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono
state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede (Sezioni unite, 26
giugno 2014, Floris ed altro).

Ciò che qui non è dubitabile, ove si consideri che la notizia di reato che ha portato
all’arresto dei due imputati è pacificamente strettamente connessa a quella originaria
per la quale erano state disposte le intercettazioni risultando essere uno degli episodi
emersi nel corso di tali indagini, separatamente giudicato solo per ragioni di
competenza per territorio.

E ciò tacendo da ogni rilievo che la prova ampiamente assorbente della responsabilità,
prescindendo addirittura dalle intercettazioni, è argomentata dalle emergenze
dell’arresto in flagranza e del conseguente sequestro della droga.

Incensurabile il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito. A tacer d’altro, a
smentire la tesi difensiva, volta a ridurre il ruolo del NATAHNIEL, vale il rilievo delle
indagini di p.g. e delle circostanze dell’arresto, e tra queste le emergenze ricavate dal
referto medico che attestava del ruolo di “ovulatore” svolto dall’imputato, insieme al
correo, che risultava ancora non avere espulso tutti gli ovuli. Ulteriori convergenti
elementi sono desunti dalle intercettazioni, in termini qui non sindacabili, perché è il
giudice del merito a poter e dover leggere le intercettazioni, essendo necessario solo
che, come qui è indiscutibile, dia satisfattiva motivazione.

Nessun dubbio quindi sul ruolo efficiente del NATAHANIEL, integrante il concorso nel
reato, con esclusione sia del ruolo meramente passivo che deve avere il connivente, sia
del ruolo di favoreggiatore, incompatibile comunque con un reato permanente ancora
in corso di esecuzione.

3

“identità” dei procedimenti, l’esistenza di una “connessione” sotto il profilo oggettivo,

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro,
in favore della cassa delle ammende.
PQM

giudizio di appello ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.
Dichiara inammissibile il ricorso di Nathaniel Obi Elvis John e condanna quest’ultimo al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in data 17 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Nweze Joseph Sunday e rinvia per nuovo

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