Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29795 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29795 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

m1ti5r~ 9r éh-ONZAsul ricorso proposto da:
ANNONI CRESCENZO N. IL 26/02/1977
avverso la sentenza n. 7969/2012 GIP TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente, Annoni Crescenzo avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 29.1.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere che applicava al predetto la pena concordata di anni uno e mesi
dieci di reclusione ed C 3.600,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 50
dPR 309/1990 (detenzione al fine di cessione a terzi di hashish: fatto dell’8.6.2012).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata
valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. e

Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile non essendo consentite in questa
sede le censure addotte. Infatti, “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444
c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione),
con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il
giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo anch’esso inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del
ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo
già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la
natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5 0 comma del dPR 309/1990 per tutte
le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di
reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa.
Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente
applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta
(che è partita da quella base di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed C 5.400,00 di multa)
risulta, ad oggi, illegittima.
Venendo meno, per effetto della rilevata illegalità della pena concordata, l’intero
patto, conseguirà l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE.
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alla ritenuta congruità della pena.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

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