Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29795 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29795 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIO ANTONIO N. IL 27/12/1980
avverso la sentenza n. 52/2012 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 21/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
iL
Udito il Procuratore Gen rale in persona del Dott.
0
che ha concluso per A, /IL,

Udito, per la parte civile, l’Avv’t
Udit i difensor Avv.7

Data Udienza: 17/06/2015

Ritenuto in fatto

RICCIO Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
309/90, per avere venduto dietro corrispettivo di 50 euro, a tale BUCCI Diego, due dosi
di sostanza stupefacente, del tipo eroina e crack ( fatto del 25.10.2008),

Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità, prospettando la sussistenza dello
acquisto di sostanza stupefacente per uso di gruppo.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

La sentenza di appello, confermando sul punto quella di primo grado, ha sviluppato
analitica motivazione sugli elementi probatori in forza dei quali doveva ritenersi provata
la destinazione illecita della droga, soffermandosi proprio sul prospettato “uso di
gruppo”, che ha escluso attraverso una attenta disamina delle emergenze obiettive in
atti [ la consegna dello stupefacente dall’imputato al Bucci dietro corresponsione di un
corrispettivo in denaro; l’assenza di prova di qualsivoglia incarico affidato al Riccio per il
comune consumo ).

A bene vedere, nel caso in esame, già il giudice del merito ha dato conto con puntuale
e adeguato apparato argomentativo, cui innanzi si è fatto cenno, dell’esclusione
dell’ipotesi del consumo di gruppo e quindi del giudizio di colpevolezza, enunciando
analiticamente gli elementi e le circostanze d fatto, convergenti e rilevanti a tal fine.
Siffatta motivazione non appare sindacabile in sede di scrutinio di legittimità, anche
perché il ricorrente si limita a sollecitare un non consentito riesame del merito
attraverso la rilettura del materiale probatorio.

La sentenza del resto è in linea con i principi sviluppati in materia dalle Sezioni unite,
nella sentenza 31 gennaio 2013- 10 giugno 2013 n. 25401, Galluccio, laddove,
nell’affermarsi l’irrilevanza penale del c.d. uso di gruppo di droga, ha limitato tale
irrilevanza penale alle situazioni in cui l’acquisto e la detenzione di sostanze
stupefacenti da parte dell’acquirente avvengano sin dall’inizio anche per conto di
soggetti diversi dall’agente, quando è certa fin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché
manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.

condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

Ciò nonostante si impone l’annullamento con rinvio quanto alla determinazione della
pena.

Risulta che il reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 è stato ritenuto di lieve
entità.

La relativa disciplina sanzionatoria è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73,
comma 5, del dpr n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge 20
marzo 2014, convertito dalla legge n. 16 maggio 2014, n. 79.

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato
con il decreto legge n.23dicembre 2013, n. 146, convertito dalla legge 16 maggio 2014,
n. 10 [intervento con cui, peraltro, l’ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato
autonomo]: dalle pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro
3.000 a euro 26.000, si passa alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e
della multa da euro 1032 a euro 10.329. Si tratta, a ben vedere, della stessa pena
prevista per i fatti lievi riguardanti droghe leggere [tabelle II e IV] già prevista nel
comma 5 dell’articolo 73, prima delle modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi.

E’ il novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta
“illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove
non definiti con sentenza irrevocabile.

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto
alle discipline previgenti.

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con
eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare,
vuoi per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le
pene, già ridotte, con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del
2014, sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle
previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990, nel testo originario,
relativamente alle pene ivi previste per le droghe “pesanti”].

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Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella
del lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n. 49 del 2006, ma inopinatamente

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dimenticata nel decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è
ulteriore argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è
quella ora introdotta.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i
fatti lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere,
quella introdotta con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito
dalla legge n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo

Si impone quindi l’annullamento con rinvio: il giudice di appello, fermo il giudizio di
responsabilità, per quanto detto, dovrà provvedere a rideterminare la pena, tenendo
conto dei nuovi limiti edittali.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per
nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Salerno.
Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’ affermazione di responsabilità.
Così deciso in data 17 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il ¶esidente

si sono susseguite.

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