Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29794 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29794 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

5f-, 111- rt L4
SIORDINANZZ

sul ricorso proposto da:
DETTORI ANTONIO N. IL 12/04/1977
avverso la sentenza n. 402/2007 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

a–

Fatto e diritto

DETTORI ANTONIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato
quella di primo grado, resa in esito a giudizio abbreviato, che lo aveva riconosciuto
colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990, riconoscendogli l’ipotesi
attenuata di cui al comma 5 dello stesso articolo, le attenuanti generiche e la riduzione

Con il ricorso si contesta il giudizio di responsabilità, pur se con argomenti generici ed
aspecifici.

Deve però qui dichiararsi, assorbentemente, l’intervenuta prescrizione del reato, con
conseguente annullamento senza rinvio.

L’ipotesi attenuata di cui all’articolo 73, comma 5, del dpr n. 309 del 1990, a seguito del
decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, con scelta
confermata anche dal successivo decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n.
79 del 2014, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato [cfr., tra le altre,
Sezione IV, 9 gennaio 2014, NF; nonché, Sezione IV, 28 febbraio 2014, Verderame;
Sezione III, 25 febbraio 2015, Kiogwu e Sezione IV, 28 febbraio 2014, Spampinato].
Contestualmente è stato ridotto il relativo trattamento sanzionatorio: da ultimo, con il
decreto legge n. 36 del 2014, convertito nella legge n. 79 del 2014, sono state previste le
pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro
10.329.

Tale modifica, senz’ altro applicabile, perché più favorevole (articolo 2, comma 4, c.p.)
determina che si deve ora tenere conto della pena edittale prevista per il “reato
autonomo attenuato”, mentre in precedenza per la determinazione del tempo necessario
a prescrivere occorreva avere in considerazione la pena edittale prevista per l’ipotesi
base di cui al comma 1 dell’articolo 73, senza che assumessero rilievo le eventuali
circostanze attenuanti. Ora, per il computo dei termini necessari a prescrivere deve
aversi riguardo alla pena stabilita per il reato autonomo di cui al comma 5 dell’articolo
73: il termine prescrizionale è quindi determinato dal comma 1 dell’articolo 157 c.p.,
attestandosi sulla “breve” misura di sei anni, prorogabile solo fino alla durata di sette anni
e mezzo, in caso di atti interruttivi, secondo il disposto dell’articolo 161, comma 2, c.p.

per il rito abbreviato [fatto commesso il 10 novembre 2006].

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il esidente

Il Consigliere estensore

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