Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29793 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29793 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

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sul ricorso proposto da:
DAINO TONI N. IL 06/10/1987
CONTINO CAROLINA N. IL 31/01/1964
avverso la sentenza n. 1824/2012 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO,
del 1y11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

i.

Fatto e diritto

DAINO TONI e CONTINO CAROLINA ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe di
applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., con la quale ad entrambi, rispetto
alle plurime violazioni di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 a ciascuno di essi contestate
[violazioni tutte aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish], era stata applicata
la pena richiesta, ravvisata la continuazione rispetto, per entrambi, a pregressa sentenza di

Con i ricorsi entrambi censurano l’ affermazione di responsabilità e l’entità della pena.

Le doglianze sono all’evidenza inammissibili.

Basta osservare che, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo,
non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cassata).

Nonostante ciò, si impone l’annullamento senza rinvio.

La pena “applicata”, in continuazione, ha riguardato fatti relativi a droghe “leggere” [hashish]

Ebbene, in caso di condanna per il reato di cui all’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309,
avente ad oggetto le c.d. droghe “leggere”, pur a fronte di un ricorso per cassazione
manifestamente infondato, la Corte di legittimità deve prendere atto della sopravvenuta
sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale di talune disposizioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito

“patteggiamento”.

dalla legge n. 49 del 2006, ha determinato come conseguenza, per le droghe “leggere”,
l’applicazione delle fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla
precedente normativa: in particolare, l’applicazione del disposto dell’articolo 73, comma 4, del
dpr n. 309 del 1990, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge dichiarata
costituzionalmente illegittima, che prevede una pena della reclusione inferiore (cfr. Sezione
VI, 20 marzo 2014, La Rosa; Sezione VI, 20 marzo 2014, Murgeri ed altri).

Ciò che vale anche allorquando si verta in ipotesi di aumento di pena ex articolo 81 cpv. c.p.

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2.-

Vi è, in vero, giurisprudenza di segno diverso, secondo cui lo ius superveniens più favorevole
non potrebbe avere rilievo relativamente alla pena stabilita per i reati-satellite, essendo
l’aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla
base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di
cui all’articolo 133 del Cp e che non necessita di apposita motivazione (cfr. Sezione IV, 21
aprile 2006, Qose ed altri).

ragionevolezza e di equità, ove si consideri che è pur vero che è la pena della violazione,
ritenuta più grave, ad essere aumentata, ma è altrettanto vero che tale aumento, attesa una
forbice molto ampia sino al triplo, non può non considerare la minore o maggiore gravità dei
reati ritenuti in continuazione, per attribuire maggiore o minore gravità al reato continuato,
con conseguente congruo aumento della pena base.

Dunque, tale verifica va, comunque, effettuata ritenendo il Collegio che, con il ripristino della
distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere”, a seguito della sentenza della giudice delle
leggi richiamata, in caso di più episodi di violazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990,
debbano diversificarsi i corrispondenti aumenti di pena a tale titolo disposti, allorquando si
verta in ipotesi di illeciti relativi a droghe “leggere”.

Di ciò deve tenersi conto anche in caso di patteggiamento, in ragione del dovere del giudice di
apprezzare la correttezza [ergo, la legalità] della pena.

Si impone quindi l’annullamento senza rinvio dell’accordo pattizio e della sentenza che l’ha
recepito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso
al Tribunale di Agrigento.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

DEP°
I TATA
IN
CANCELLERIA

– 8 1.1.18 2014

I

Questo Collegio ritiene, invece, di mutare tale interpretazione, imponendolo esigenze di

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