Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29792 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 29792 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

eadiPiArNe*

AfrE4 1.44-

sul ricorso proposto da:
BLALI ABDERRAZEK N. IL 11/09/1973
avverso la sentenza n. 2376/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, personalmente, Biali Abderrazek avverso la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. in data 16.11.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Modena che
applicava al predetto la pena concordata di anni uno e mesi due di reclusione ed C 2.000,00
di multa per i delitti di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (detenzione al fine di cessione
a terzi di hashish e cocaina), all’art. 495 c.p. e all’art. 13 comma 13° D.Ivo 286/98.
Assume che avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto.
Considerato in diritto

dei motivi.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo anch’esso inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le
ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che
recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36
del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146
del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di
cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena
da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa.
Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta (che è partita da
quella dbase di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato più grave
ai fini della continuazione di cui all’art. 73, 5° comma dPR cit.) risulta, ad oggi, illegittima.
Venendo meno, per effetto della rilevata illegalità della pena concordata, l’intero patto,
conseguirà l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti
al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE DI
MODENA.

Così eciso in Roma, il 18.6.2014

Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile per la radicale specificità, ed anzi mancanza,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA