Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29792 del 17/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29792 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 17/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRACANICA EDOARDO N. IL 16/12/1972
avverso la sentenza n. 1218/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
03/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
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Ritenuto in fatto

PRACANICA Edoardo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, in parziale
riforma di quella di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla contestata aggravante, ha dichiarato non doversi procedere a suo
carico per il reato di omicidio colposo, commesso in violazione della normativa
antinfortunistica [in danno del lavoratore DWORAK Woclaw Artur, in data 26.6.2003],

La Corte di merito, ripercorrendo

gli argomenti già sviluppati in primo grado,

individuava i profili di colpa del Pracanica, quale direttore dei lavori in un cantiere per la
edificazione di un edificio abitativo, nella posizione di garanzia dallo stesso rivestita
nella qualità di direttore dei lavori e nella inerzia dello stesso, che aveva contribuito, sia
pure in misura minore rispetto alla gravissima condotta colposa del coimputato Marino,
non ricorrente, alla determinazione dell’infortunio mortale, verificatosi a seguito della
caduta del montacarichi, sganciatosi dall’anello e precipitato sull’operaio, irregolarmente
assunto nel cantiere.

Con il ricorso si articolano due motivi.

Con il primo si deduce la manifesta illogicità della motivazione

sostenendo il

travisamento della prova testimoniale resa dall’ispettore del lavoro che aveva affermato
la sussistenza di un grande disordine nel cantiere il giorno dopo l’evento mortale senza
nulla riferire sulla consapevolezza in capo all’imputato- che saltuariamente controllava
la conformità urbanistica della edificando costruzione- di una evidente pericolosità nella
organizzazione del cantiere. Si lamenta, altresì, la manifesta illogicità della sentenza
laddove la Corte di merito, dopo aver affermato che il direttore dei lavori diviene
responsabile solo nel caso di ingerenza nella organizzazione dei lavori, aggiungeva che
“non era questo il caso”.

Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
conferma delle statuizioni civili nonostante il riconoscimento della preponderanza della
colpa del coimputato.
Considerato in diritto

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito indicati.

confermando le statuizioni civili.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il
quale !Intervenuta declaratoria di prescrizione del reato con la sentenza impugnata,
non esclude che debba esaminarsi l’eventuale fondatezza del ricorso, anche laddove
evoca un difetto di motivazione della sentenza gravata, essendovi le statuizioni civili su
cui occorre provvedere, onde l’auspicato [dal ricorrente] proscioglimento nel merito
dovrebbe essere adottato ex articolo 129, comma 2, c.p.p., per il principio del favor rei,
anche allorquando si vertesse in ipotesi di contraddittorietà o insufficienza della prova

Nel caso in esame la motivazione della sentenza gravata appare lacunosa poiché la
Corte distrettuale non ha adeguatamente affrontato il tema della colpa imputabile al
Pracanica nella qualità di direttore dei lavori, essendosi soffermata sulla posizione di
garanzia dallo stesso rivestita e su una situazione di estremo disordine del cantiere,
al quale avrebbe contribuito in modo ineludibile l’inerzia dell’ imputato.

Tali conclusioni non si confrontano con le censure sviluppate con i motivi di
impugnazione e con i principi consolidati di questa Corte in ordine agli obblighi gravanti
sul direttore dei lavori.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte ( v. da ultimo, Sezione IV, 13
febbraio 2014, n. 18459, Brioschi ed altri), la qualifica di direttore dei lavori non
comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo
l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del
progetto ( v. in questo senso anche Sezione IV, 26 marzo 2003, Viscovo, rv. 227070).

Si è, infatti, chiarito, sia pure con riferimento al d.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5,
(essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali d.Lgs. n. 81 del 2008, artt.
17, 18 e 19), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto
alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e
non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove
non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.

Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori,
comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere
rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano
testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio
di tali funzioni.

3

della responsabilità (cfr. Sezioni unite, 28 maggio 2009, Tettamanti).

Nel caso in esame, la Corte di merito, ha ritenuto il Pracanica corresponsabile della
situazione di grave disordine del cantiere, a prescindere dalla questione del difetto del
dispositivo di sicurezza anticaduta del montacarichi, che aveva dato causa all’evento
mortale e non si è soffermata sulle concrete attribuzioni allo stesso affidate e sulle
circostanza indicative della sua ingerenza nella organizzazione del cantiere.

In questa situazione il giudice di appello ha affermato, senza i necessari riscontri, che il
Pracanica sarebbe venuto meno ai doveri fondamentali gravanti sul direttore dei lavori,

rispettare le disposizioni impartite.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente precisato che, nel caso in cui il
giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato
senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato ai fini delle
statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto
dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p.(così Sezioni
unite, 18 luglio 2013, Sciortino, rv. 256087). Il giudice civile si pronuncerà anche sulla
questione prospettata con il secondo motivo di ricorso afferente le statuizioni civili
irrogate con la sentenza di primo grado.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado
di appello cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per il presente
giudizio.
Così deciso in data 17 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Pre ente

omettendo di esercitare un efficace controllo ed una diligente vigilanza al fine di far

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