Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29791 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29791 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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sul ricorso proposto da:
ALLALI ABBES N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 3993/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, personalmente, Allali Abbes avverso la sentenza emessa in data
22.6.2012 dalla Corte di appello di Genova che, in parziale riforma di quella del G.i.p. del
Tribunale di Savona con cui il predetto era stato riconosciuto colpevole del reato din cui
all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990 (offerta in vendita di gr. 3,395 di cocaina: fatto del
10.3.2007), riduceva la pena inflitta ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000,00 di multa.
Si duole del fatto che la sua penale responsabilità sia stata tratta dalle dichiarazioni del
correo Zidough Mohammed che assume non fossero utilizzabili.

Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti, peraltro non consentiti nella presente sede dal momento che in grado di appello fu
proposta censura solo in ordine alla riduzione della pena.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo anch’esso inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le
ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che
recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36
del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146
del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di
cui al 5 0 comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena
da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art.
2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi, illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Genova, precisandosi che il capo
concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA SUL PUNTO
ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE
ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL REATO ASCRITTO.
COSÌ

deciso in Roma, il 18.6.2014

Considerato in diritto

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