Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29791 del 16/06/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29791 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANDORO GIUSEPPE N. IL 06/11/1970
avverso la sentenza n. 188/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 07/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
7 Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 16/06/2015 58 Pandoro MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di
Caltanissetta, con sentenza 18 novembre 2010, ha ritenuto Pandoro Giuseppe e
Burgio Carmela responsabili dei reati previsti dagli artt. 81 cpv cod. pen., D.P.R. n.
380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b e di varie violazioni edilizie e li ha condannati
alla pena di giustizia. titolo autorizzatorio avessero edificato sul lastrico solare della loro abitazione una
tettoia ed, in un secondo momento, questa opera abusiva fosse stata portata a
compimento mediante la realizzazione di un ulteriore piano con chiusura tramite muri
e vetrate, creazione di un bagno, una cucina ed una scala interna. In diritto, i Giudici
hanno escluso che la tettoia fosse da considerarsi precaria perché non destinata a
sopperire a necessità contingenti ed ad essere rimossa e, di conseguenza, non hanno
ritenuto applicabile la previsione della L.R. n. 4 del 2003, art. 20; quanto alla pretesa
regolarizzazione dell'opera, hanno rilevato che non era stata inoltrata domanda di
condono o ottenuto permesso di costruire in sanatoria. Ugualmente disattesa è stata
dalla Corte la richiesta difensiva di considerare opera precaria la edificazione
dell'ulteriore piano, perfettamente abitabile, che comportava aumento di volumetria,
di superficie e modifica della sagoma dell'edificio. Per i precedenti penali, la Corte non
ha concesso al Pandoro la sospensione condizionale della pena. 2.La terza sezione di questa Corte, con sentenza dell'Il gennaio 2012, ha
rigettato i ricorsi degli imputati quanto all'affermazione di responsabilità. Meritevole di
accoglimento è stata ritenuta solo la censura dell'imputato Pandoro, cui è stata
negata la sospensione condizionale della pena per i precedenti penali; mentre in realtà
è gravato da una sola condanna, subita da minorenne, per minacce e porto abusivo di
coltello. Si è ritenuto che la decisione si fondasse su di un dato fattuale non
corrispondente alla realtà. In ordine a tale tema la sentenza è stata annullata con
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. 3.Nuovamente decidendo la Corte d'appello di Caltanissetta ha concesso il
beneficio in questione, subordinato alla demolizione delle opere abusive a cura e spese
dell'imputato. Si argomentato che si è in presenza, in effetti , di un'unica condanna
per reato contravvenzionale pronunciata dalla Corte d'appello per i minorenni con
pena sospesa; e che dunque vi sono le condizioni per la concessione delle beneficio,
subordinato alla demolizione delle opere abusive, come già stabilito per la moglie
coimputata nella sentenza irrevocabile del Tribunale di Gela. In fatto, i Giudici hanno ritenuto che gli imputati, in zona sismica, privi di ogni 4. Ricorre per cassazione l'imputato Pandoro censurando la condizione apposta,
afferente alla ridetta demolizione della tettoia. Si argomenta che il riferimento alla
pronunzia emessa nei confronti della moglie è inconferente. La sentenza del tribunale
di Gela è stata infatti parzialmente revocata con ordinanza del 14 dicembre 2012: alla
donna stata concessa la sospensione condizionale della pena senza alcuna condizione.
È stata allegata copia dell'ordinanza in questione. Da essa emerge che in sede
esecutiva è stata respinta la richiesta di revoca della sospensione condizionale della l'inadempimento dell'obbligo di demolizione dell'opera. La decisione è stata assunta
essendosi constatato che l'unico proprietario dell'immobile è il ricorrente Pandoro e
che dunque la donna versava in una situazione di impossibilità giuridica ad adempiere
all'obbligo di demolizione, trattandosi di bene non di sua proprietà. 5. Il ricorso è infondato. Da un lato occorre considerare che , ai sensi dell'art.
165, comma 2, c.p.p. nei confronti di chi, come il ricorrente, abbia già fruito del
beneficio in questione, la reiterazione della sospensione della pena è subordinata alla
eliminazione delle conseguenze del reato. La demolizione dell'opera abusiva
costituisce, dunque, adempimento ineludibile ai fini della sospensione della pena di
cui si discute. Dall'altro, poi, va pure considerato, ad abundantiam, che la revoca della
statuizione nei confronti della moglie è stata determinata, come si è sopra esposto,
solo dalla circostanza che costei non era proprietaria del manufatto sicché non era in
condizione di adempiere.
Il ricorso va dunque rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle
spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle se processuali. Roma 16 giugno 2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta) IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena) pena nei confronti della coimputata, avanzata dal procuratore della Repubblica per CORTE SUPRIZMA DI CASSAZIONE
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