Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29790 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29790 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Data Udienza: 16/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TESTA PIETRO N. IL 01/02/1940
PROCACCINI MAURIZIO N. IL 12/07/1964
avverso la sentenza n. 1207/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit. i ifensor Avv.
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52 Tes e Procace:mi

MOTIVI DELLA DECISIONE

i, Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d’appello dì Roma, con
sentenza del 25 giugno 2014, ha affermato la responsabilità degli imputati ìn epigrafe
n ordine al reato di cui all’art. 590 cod, pen. commesso l’8 gennaio 2007 in danno di

Gli imputati sono l’uno committente e l’altro coordinatore per l’esecuzione per
conto dei committente. I giudici di merito hanno affermato la responsabilità / avendo
ritenuto che costoro abbiano colposamente omesso di garantire la sicurezza delle
aperture presenti in un cantiere edile, con la conseguenza che il Consoli, addetto alla
posa in opera dì lastre dì marmo, cadeva al suolo dalla tromba dell’ascensore,
riportando lesioni gravissime.

2,Ricorrono per cassazione gli imputati.
Si assume che il giudice di merito ha travisato il materiale probatorío. La
ricostruzione dei fatti è basata sull’ipotesi che la vittima sia caduta.al suolo per essersi
sbilanciata. mentre tentava di afferrare una carriola carica dì calce agganciata ad un
apparato elettrico di elevazione. Tuttavia, in coerenza logica con tale ipotes5si sarebbe
dovuta riscontrare copiosa presenza di calce nella tromba dell’ascensore e sul punto di
impatto al suolo. Tali tracce, invecepon sono state per nulla rinvenute.
Oltre a do, le deposizioni testimoniali sulle quali è stata basata l’affermazione
di responsabilità sono imprecise e discordanti e dunque inidonee a dimostrare l’ipotesi
accusatoria. Si è in presenza di una lettura acritica e superficiale delle emergenze
processuali a cui viene attribuita una omogeneità che invece non esiste,
Si deduce altresì che il giudice d’appello ha mostrato completa indifferenza in
ordine agli elementi di prova addotti dalla difesa, avendo omesso di vagliare le
deposizioni dei testi indotti, senza esplicitare le ragioni per le quali le ha ritenute
inattendibili.
Si lamenta inoltre violazione di legge per ciò che attiene all’esistenza di nesso
ogico tra le condotte addebitate e l’evento. Anche a voler per assurdo condividere
la ricostruzione congetturale operata dalla sentenza impugnata, il comportamento
della vittima sarebbe comunque eccezionale ed abnorme, essendo consistito
nell’utilizzo di un apparato del quale gli imputati nulla sapevano e che sarebbe stato
montato la mattina dell’evento alla ripresa dei lavori dopo la lunga pausa festiva.

Consoli Luca.

3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti decorso
il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi dall’evento, risalente all’S
gennaio 2007. D’altra parte, l’impugnazione non è manifestamente infondata alla
tregua delle doglianze esposte. Né, infine, alla luce delle pronunzie di meri
configura l’evidenza della prova che consente l’adozione di pronunzia liberatoria nel
merito< La sentenza va dunque annullata senza rinvio. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescr one, Roma 16 giugno 2015 IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Rocco Marco 8/a lotta) IL PRESIDENTE "etre Antonio Sirena) _e;Es CORVI; supsoAA. DI CASSAZIONE W Sc.zidure Penale PQM

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