Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29790 del 09/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 29790 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LARINO
nei confronti di:
DESIDERIO GIULIANO N. IL 14/03/1978
avverso l’ordinanza n. 31/2013 TRIBUNALE di LARINO, del
12/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sol:141e le conclusioni del PG Dott. M et,u;,0 n ORA CALA

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Udit i difensor Avv.; /-

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Data Udienza: 09/07/2013

Considerato In fatto e ritenuto In diritto

1. Con ordinanza del 12.2.2013 il Tribunale di Larino non convalidava
l’arresto di DESIDERIO Giuliano in relazione ai delitti di cui all’art. 337
c.p. e 582,585,576 n. 1 (61n. 2), 61 n. 10 c.p. non ritenendo né la
mera facoltà di arresto.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Larino deducendo con unico ed articolato motivo
l’omessa considerazione della circostanza secondo la quale l’atto di
minaccia con il bastone e la successiva violenza erano stati posti in
essere dal DESIDERIO mentre erano ancora in corso le attività di p.g. ed
essendosi stato correttamente proceduto all’arresto del predetto
essendo sufficiente uno dei due parametri previsti dall’art. 381 co. 4
c.p.p.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della ordinanza.
4. La difesa ha Oepositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del
ricorso.
5. Va premesso che non può essere considerata la adesione del difensore
alla astensione dalle udienze proclamata dal O.U.A. , trattandosi di
procedura regolata dall’art. 611 c.p.p. che non precede la partecipazione
del difensore.
6. Il ricorso è infondato.
7. In sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell’arresto
possono dedursi esclusivamente vizi di legittimità, con riferimento ai
presupposti legittimanti l’arrestoYrr; particolare, al titolo del reato,
all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini ( Sez. 6,
Sentenza n. 38180 de/ 14/10/2010 Rv. 248519 Imputato: Prikhno).

8. Quanto all’ esercizio della facoltà di procedere all’ arresto in flagranza di
reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno
Indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione
alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato in modo che il
giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le
ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell’esercizio della
discrezionalità riconosciutale dal comma 4 dell’art. 381 c.p.p. ( Sez. 6,
Sentenza n. 31281 del 06/05/2009 Rv. 244680 Imputato: Spennati).

ricorrenza del delitto di resistenza a p.u. né ragioni giustificative della

9. Sindacato che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della
convalida deve operare secondo un parametro di mera ragionevolezza,
ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per
verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la
valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della
discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella
gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto. ( Sez. 5, Sentenza n.

10. Ritiene il Collegio che nell’alveo di tale orientamento si è posto il
provvedimento impugnato che , da un lato, ha ritenuto l’inconfigurabilltà
del delitto di resistenza rispetto alla reazione del DESIDERIO alla
richiesta di consegna del telefono, il cui utilizzo non abbisognava di
autorizzazioni. Quindi, ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti della
facoltà di procedere all’arresto, in ordine ai quali alcuna giustificazione
risultava al riguardo.
11. Sotto il primo profilo il ricorso è quindi infondato trattandosi di legittima
valutazione «ex ante>> del titolo di reato in ragione del quale si è
proceduto all’arresto, correttamente negandosi legittimità alla
intimazione clei militi di consegna del telefonino con il quale il
DESIDERIO aveva ripreso quanto accadeva nella sua abitazione; sotto il
secondo, il ricorso è Ilighaterlici- generico limitandosi a richiamare
l’alternatività dei presupposti di esercizio della facoltà di procedere
all’arresto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma , 9.7.2013

10916 del 12/01/2012 Rv. 252949, P.M. in proc. Hraich.).

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