Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2979 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2979 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sauda Darija, nato a Sanski Most (Jugoslavia) il 09-03-1974
avverso la sentenza del 14-10-2014 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente

Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Darija Sauda ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in
epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia in parziale di quella emessa
dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Brescia ha ridotto la pena
inflitta alla ricorrente anni uno, mesi due di reclusione ed euro 3000 di multa per
il reato previsto dagli articoli 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 perché
vendeva a Luigi Gatti una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina (del peso

2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza la ricorrente personalmente
articola un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta il mancato
riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui
all’articolo 62 n. 4 cod. pen., sul rilievo che lo stupefacente oggetto della
cessione presentava un principio attivo molto basso e che il corrispettivo per la
cessione era pari a 20 euro e dunquaTucro doveva ritenersi di speciale tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. E’ stato affermato, con orientamento di legittimità pressoché costante che
va condiviso, che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale
tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., non è applicabile ai reati
in tema di stupefacenti ( Sez. 6, n. 9722 del 29/01/2014, D., Rv. 259071), sul
rilievo che i presupposti dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
cod. pen. nei delitti comunque determinati da motivi di lucro sono due e debbono
concorrere: 1) l’avere agito per conseguire, o l’avere comunque conseguito, un
lucro di speciale tenuità e 2) l’essere l’evento, dannoso o pericoloso, di speciale
tenuità.
Tale attenuante può, pertanto, essere concessa solo in una situazione
caratterizzata dalla “minima offensività” del fatto, sotto il profilo del profitto
derivatone per l’agente e del danno dal medesimo provocato, situazione
pienamente coincidente con i presupposti fattuali che condizionano l’applicabilità
dell’attenuante del fatto di “lieve entità”.
Ne consegue che l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen. nei casi in cui, come nella specie, è stato ritenuto il fatto di lieve entità ( ex
art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990), porterebbe ad una ingiustificata
duplicazione di benefici sanzionatori.

2

di grammi 0,700 circa) per un importo di 20 euro. In Brescia il 10 febbraio 2009.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per
la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 05/11/2015

equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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