Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29789 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29789 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ha pronunciato la seguente

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5
1~331Z3

sul ricorso proposto da:
GANGI MICHELE N. IL 23/09/1992
avverso la sentenza n. 2325/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

GANGI MICHELE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, in parziale riforma
della sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui
all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestatogli [plurime cessioni di stupefacente del
tipo marijuana, commesse in concorso con minore, nonché detenzione illecita di ulteriore
quantitativi dello stesso stupefacente], aveva ritenuto l’attenuante del fatto di lieve

sulla recidiva, rideterminando la pena nella minore misura di anni uno e mesi sei di
reclusione ed euro 2000 di multa.

Con il ricorso si duole dell’ entità della pena, ritenendo che il giudice di secondo grado
avrebbe dovuto partire da una pena base meno elevata.

Il ricorso, pur generico ed aspecifico, va comunque accolto, quanto al trattamento
sanzionatorio.

La disciplina sanzionatoria è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73, comma 5, del
dpr n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 36 del 2014,
convertito dalla legge n. 79 del 2014.

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato con
il decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014 [intervento con
cui, peraltro, l’ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato autonomo]: dalle pene
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, si passa
alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro
10.329. Si tratta, a ben vedere, della stessa pena prevista per i fatti lievi riguardanti
droghe leggere [tabelle II e IV] già prevista nel comma 5 dell’articolo 73, prima delle
modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi.

E’ il

novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi

dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta
“illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove
non definiti con sentenza irrevocabile.

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto
alle discipline previgenti.

entità, già concessa in primo grado, prevalente sull’aggravante del concorso del minore e

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con
eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare,
vuoi per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le
pene, già ridotte, con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del
2014, sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle
previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990, nel testo originario,

Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella
del lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n. 49 del 2006, ma inopinatamente
dimenticata nel decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è
ulteriore argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è
quella ora introdotta.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti
lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella
introdotta con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge
n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono
susseguite.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello competente, con la precisazione
che il capo concernente la responsabilità penale è divenuto irrevocabile ai sensi dell’art.
624 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte di Appello di Catania. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara
l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato
ascritto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

relativamente alle pene ivi previste per le droghe “pesanti”].

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