Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29789 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29789 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IORE GIUSEPPE N. IL 05/12/1967
avverso la sentenza n. 2284/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l ‘Avv
Udit.iPdifensor Avv.« i2

_

Data Udienza: 16/06/2015

Iuseppe

VI DELLA DECISIONE

1.Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d’appello di Brescia, con
sentenza del 7 maggio 2014, ha affermato la responsabilità dell’ imputato in epigrafe

2,Ricorre per cassazione imputato.
Si deduce che il reato si è prescritto prima della sentenza d’appello per effetto
della sentenza costituzionale n, 143 del 2014, che ha dichiarato l’incostituzionalità del
novellato comma 6 dell’art, 157 cod. pen., che prevedeva il raddoppio dei termine di
prescrizione per il reato in esame. La prescrizione, si assume, è maturata il 28
febbraio 2014.
Oggetto di censura è pure la motivazione per ciò che attiene alla connessione
causale tra il fuoco di pulitura acceylo dell’imputato e l’incendio. La sentenza, secondo
il ricorrente, ricostruisce in modo non corretto i luoghi che costituivano il campo degli
eventi ed a sostegno di tale assunto riporta alcuni brani delle acquisizioni testirnoniali.
Altrettanto erroneamente si è ritenuto che anche alla stregua delle
prospettazioni difensive il fuoco di pulitura rappresentasse l’unica possibile causa
dell’incendio. Tale conclusione discende da una non corretta lettura dell’atto di
i M pugnazione.
La pronunzia ha pure mancato di considerare l’ipotesi prospettata dalla difesa
che nella compagine causale sia sopraggiunto l’intervento dì terze persone che hanno
dato causa all’incendio, interrompendo il nesso causale. Vengono a tale riguardo
riproposti i temi introdotti con l’atto d’appello e si argomenta in ordine alla l’illogicità
della valutazione compiuta dalla Corte di merito.
Oggetto dì censura è pure la mancata esclusione di un teste

‘ecitata dalla

difesa, Si era argornentatamente dimostrata l’essenzialità dell’atto i.

3, il primo motivo dì ricorso è fondato ed assorbente. Infatti, per effetto della
richiamata pronunzia costituzionale/ il termine prescrizionale per il reato in esame è di
7 anni e 6 mesi ed è spirato il 28 febbraio 2014; t. quindi in epoca anteriore alla
sentenza d’appello. In tale situazione, come ripetutamente e condivisibilmente
enunciato da questa Corte di legittimità, la prescrizione va comunque dichiarata,
anche in caso di inammissibilità dell’impugnazione. Né, d’altra parte, alla luce delle
pronunzie di merito/ sì configura l’evidenza della prova che consente l’adozione dì
pronunzia liberatoria nei merito,

in ordine al reato di cui all’art. 449 cod. pen, commesso il 31 agosto 2006.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per

Roma 16 giugno 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena.)

CORI% SUPRIMA. DI CASSAZIONE
Se713no, Penale

prescrizione.

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