Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29788 del 31/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29788 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CORBO ANTONIO

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
RUBECA ALESSIO N. IL 07/02/1977
avverso la sentenza n. 6339/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 31/05/2016

R. G. 2269/2016

Con l’epigrafata sentenza la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza di
primo grado del Tribunale di Milano, che aveva condannato Alessio Rubeca per i reati di
simulazione di reato, consistito nell’aver denunciato falsamente ai Carabinieri di aver subito
un’aggressione da tre sconosciuti e di essere stato da questi rapinato, e di guida senza patente,
entrambi commessi in data 5 marzo 2011, e gli aveva irrogato la pena di otto mesi di reclusione per
il delitto di cui all’art. 367 cod. pen. e di euro 2.000 di ammenda per la contravvenzione di cui
all’art. 116 Cod. Strada, previa concessione delle attenuanti generiche.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso personalmente l’imputato, deducendo,
con un unico motivo, violazione di legge sostanziale e processuale e difetto di motivazione, in
rapporto alla confermata colpevolezza per entrambi i reati, in applicazione della regola della
colpevolezza «al di là di ogni ragionevole dubbio», in quanto l’aggressione era effettivamente
avvenuta, l’indicazione del fatto come commesso da tre sconosciuti si spiegava per la paura di
subire una nuova aggressione da parte dell’effettivo responsabile, ed il reato di guida senza
patente deve ritenersi ormai coperto da prescrizione.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure diverse da quelle consentite, o comunque
manifestamente infondate. Per quanto attiene alla sussistenza del delitto di simulazione di reato, la
sentenza di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha compiutamente descritto il
fatto da essa ritenuto accertato, indicando analiticamente le ragioni da cui inferire la falsità delle
dichiarazioni del Rubeca e la necessità dello svolgimento di accertamenti prima di concludere per
l’implausibilità delle stesse. A fronte di tale motivazione, le doglianze contenute nel ricorso sono
assolutamente assertive e consistono in una mera richiesta di diversa ricostruzione del fatto, non
consentita in sede di legittimità. Per quanto attiene alla prescrizione del reato di guida senza
patente, la stessa non può ritenersi decorsa alla data della sentenza impugnata, in considerazione
dell’intervenuta interruzione del suo corso.
Piuttosto, deve rilevarsi che, nelle more, il reato di guida senza patente di cui all’art. 116 del
Codice della Strada, quando non risulta la recidiva nel biennio, è stato depenalizzato e trasformato
in illecito amministrativo dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Di conseguenza, non
essendo emersa l’esistenza della recidiva, in relazione a questa contestazione deve essere
pronunciata sentenza di annullamento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e deve
essere disposta la trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa competente a cura del giudice
di merito. L’assoluzione per la contestazione appena indicata, tuttavia, non impone l’annullamento
con rinvio, perché la pena per la stessa era stata autonomamente determinata in euro duemila di
ammenda.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
all’imputazione di cui al capo B), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, elimina
la relativa pena di euro 2.000 di ammenda, e dispone trasmettersi gli atti all’Autorità
amministrativa competente all’applicazione della sanzione amministrativa, a cura del giudice di
merito.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Roma, 31 maggio 2016

Motivi della decisione

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