Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29788 del 16/06/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29788 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STELLA GIUSEPPE N. IL 19/04/1990
avverso la sentenza n. 100160/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
20/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
gRAA-‘0
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
2,( i (A- [:%’ •
che ha concluso per 1/
p
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 16/06/2015
28 Stella
MOTIVI DELLA DECISIONE
1,11 Tribunale di Torino, con sentenza del 20 marzo 2014, ha affermato
del Codice della strada, commesso il 21, settembre 2009,
2.Ricorre per cassazione l’imputato deducendo mancanza della motivazione in
ordine alla prova dell’illecito ed alla pena.
3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E infatti decorso
l termine prescrizionale massimo di cinque anni. D’altra parte, l’impugnazione non è
manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte. Né, infine, alla luce
della pronunzia di merito, si configura l’evidenza della prova che consente l’adozione di
pronunzia liberatoria nel merito.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.
P
Qm
Annulla senza rinvio la sentenza ìmpugnata perché il reato è estinto per
presc rizìone.
Roma 16 giugno 2015
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 116 comma 13,