Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29787 del 16/06/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29787 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALDUTTI GIANFRANCO N. IL 07/03/1971
avverso la sentenza n. 3882/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
–
Data Udienza: 16/06/2015
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26 Saidutti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1,Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello dì Napoli, con sentenza
al reato di cui all’art. 186 commi 1,2,3 e 7 del Codice della strada, commesso il 22
febbraio 2009.
2.Ricorre per cessazione l’imputato deducendo divers i
La contestazione è incompleta, non facendo riferimento alla condotta di guida.
Nessuna norma prevede l’accompagnamento coattiva in ospedale per a mL
ematochimici del conducente che non abbia causato incidente stradale. Dunque, non si
può configurare rifiuto al riguardo.
Erroneamente è stata respinta la richiesta di sostituzione della pena con il
lavoro di pubblica utilità, per il solo fatto che essa è stata avanzata dal difensore. Si
tratta di beneficio concedibile anche d’ufficio.
Rileva preliminarmente intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti decorso
il termine prescrizionale massimo di cinque anni, pure considerando la sospensione del
processo dal 16 novembre 2010 al 7 giugno 2011. D’altra parte, l’impugnazione non è
manifestamente infondata alla stregua delle doglíanze esposte. Né, infine, alla luce
delle pronunzie di merito sì configura l’evidenza della prova che consente l’adozione dì
pronunzia liberatoria nel merito.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
Prescrizione.
Roma 16 giugno 2015
iL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio
del 15 maggio 2013, ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine
CORA SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione, Penale