Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29787 del 08/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 29787 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCATO FILIPPO N. IL 04/04/1956
avverso la sentenza n. 3377/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

17_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. A/

tto

LET

tI

(1-4

Data Udienza: 08/04/2013

tqct’up

RITENUTO IN FATTO
Moscato Filippo ricorre per cassazione , tramite il difensore , avverso la
sentenza della Corte d’appello di Palermo, in data 21-4-2011, con la quale è
stata confermata , in punto di responsabilità , la sentenza di primo grado
emessa, in data 23-4-2009, dal Tribunale di Agrigento, in ordine al delitto di
cui all’art 385 cp , accertato in Licata il 28-7-2007.
2. il ricorrente deduce , sia con il primo che con il secondo motivo di ricorso,
violazione degli artt 420 ter,, 441 co 1, 178 co 1 lett c) cpp , nullità del giudizio
di primo grado e mancanza di motivazione poiché l’imputato era impossibilitato
a comparire all’udienza del 23 -4-2009 ,in quanto ricoverato in ospedale, come
risultava dalla relata di notifica del verbale dell’udienza del 9 aprile, notificato il
22 aprile . La tardività della notifica non ha consentito all’imputato di
comunicare al difensore il proprio impedimento e di documentarlo con
certificazioni sanitarie , che sono state comunque prodotte nel giudizio
d’appello e da cui risultava “colica epatica …gastroduodenite erosiva emorragica
HP correlata “, con necessità anche di un esame istologico. Ma II giudice di
primo grado ,al quale comunque risultava l’impedimento dell’imputato, aveva
l’obbligo di rinviare l’udienza, eventualmente previo accertamento fiscale, ed
erroneamente la Corte d’appello ha respinto l’eccezione di nullità.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Occorre infatti tener presente che le determinazioni del
giudice di merito in ordine al rinvio del dibattimento per impedimento a
comparire dell’imputato si sottraggono al sindacato di legittimità ove il potere
discrezionale attribuito al giudice di merito sia stato esercitato sulla base di una
adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici ( Cass 8-11-1995, Pranno
, rv n. 203410; Cass 16-10-1996, Galli, rv n. 206076). Nel caso in disamina non è
possibile addivenire a tale conclusione , configurandosi in termini senz’altro
aporetici l’asserto formulato dalla Corte d’appello secondo cui il ricovero
ospedaliero non comporta di per sé uno stato di infermità in atto tale da
richiedere controlli e cure e l’impossibilità di anticipata o momentanea
dimissione . E’infatti incontrovertibile che il precipuo scopo del ricovero
ospedaliero sia quello di praticare , nei confronti del paziente ,tutti i necessari
controlli e interventi terapeutici. Quanto alla possibilità di anticipate o
momentanee dimissioni , trattasi di profili di natura strettamente sanitaria, il cui

1.

”” TirfirttIllirm^ ,

apprezzamento difficilmente poteva prescindere da un supporto tecnico ,
peraltro agevolmente acquisibile mediante visita fiscale. Né rileva che non vi sia
stata , al riguardo ,alcuna iniziativa da parte della difesa poiché al giudice
risultava aliunde e da fonte sicura ( la relata redatta dall’agente notificatore ) il
ricovero ospedaliero dell’imputato e la relativa questione era rilevabile d’ufficio.
A tale proposito , infatti , occorre osservare come , in giurisprudenza, il
impedimento venga inteso in senso rigoroso poiché essa deve risultare dagli
elementi addotti come non~e4greouperabile dal soggetto ( Cass 21-11-1991
, Ercolano, rv n 189479 ; Cass 15-3-1995 , Maciocchi , Cass. pen. 1996, 1194 ).
D’altronde, il giudice, nel valutare, secondo il proprio libero convincimento, la
prova dell’assoluto impedimento a comparire , può disattendere la prognosi
contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti e
avvalendosi di comuni regole di esperienza e di conoscenze mediche di base (
Cass 13-7-1993 , Caridi , rv n. 195830), qualora la certificazione non attesti
univocamente una patologia di tale gravità da radicare incontrovertibilmente
l’assoluta impossibilità di comparire ( Cass 9-10-1996, Pochetti , rv n. 206968).
Dunque il Tribunale , ove avesse avuto dubbi al riguardo , avrebbe dovuto
acquisire ulteriori elementi in merito alla patologia da cui era affetto
l’imputato, mediante visita fiscale ed eventuale acquisizione di documentazione
sanitaria ,onde poter valutare se l’infermità determinasse o meno impossibilità
assoluta di comparire. Il mancato rinvio dell’udienza , in assenza
dell’espletamento di tali incombenti e della formulazione di un’adeguata
valutazione al riguardo da parte del Tribunale , induce il vizio eccepito dal
ricorrente.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, va annullata sia la sentenza
d’appello che quella di primo grado , con rinvio dinanzi al medesimo Tribunale
per nuovo giudizio.

PQM
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA NONCHÉ QUELLA 23 APRILE 2009 DEL
TRIBUNALE DI AGRIGENTO E RINVIA DINANZI AL MEDESIMO TRIBUNALE PER
NUOVO GIUDIZIO.
Così deciso in Roma , all ‘udienza dell’8-4-13.

riferimento all’assolutezza dell’impossibilità di comparire per legittimo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA