Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29786 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29786 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SGRO t Leonardo, nato il 9/01/1985,

avverso il decreto in data 31 maggio 2012 del Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Catania nel proc. n. 2876/2011.

Letti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Nicola Lettieri, il quale ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN

Fano

1. Con decreto in data 31 maggio 2012 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda di Sgrò Leonardo
diretta ad ottenere la riabilitazione con riguardo alla condanna subita con decreto

Data Udienza: 19/04/2013

penale emesso il 27 ottobre 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lamezia Terme.
A ragione della rilevata inammissibilità il Presidente ha addotto la carenza di
Interesse dell’istante, supponendo la richiesta riabilitazione un decreto penale e
non una sentenza di condanna passata in giudicato, poiché, in base all’art. 460,
comma 5, cod. proc. pen., tutti gli effetti propri della riabilitazione deriverebbero

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cessazione Io Sgrò
personalmente, il quale ha denunciato l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il
decidente equiparando gli effetti estintivi prodotti dal decreto di condanna,
trascorsi cinque o due anni dalla sua emissione, a seconda che il reato giudicato
sia stato un delitto o una contravvenzione, a quelli derivanti dalla riabilitazione
che sarebbero più estesi rispetto ai primi, essendo prevista oltre all’estinzione
del reato e di tutti gli effetti penali della condanna anche l’iscrizione della
pronuncia di riabilitazione, supponente il completo ravvedimento del condannato,
nel casellario giudiziale a norma dell’art. 3, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 313 del
2002.
3. Il pubblico ministero, nella requisitoria depositata il 21 novembre 2012,
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sussiste l’interesse ad ottenere la riabilitazione in relazione a pena irrogata
con decreto penale per reato del quale sia dichiarata l’estinzione a norma
dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35893 del 18/07/2012, dep.
19/09/2012, Lufino, Rv. 253185).
E, invero, tra gli effetti dell’estinzione del reato previsti dall’art. 460, comma
5, cit., non rientra anche la cancellazione dell’iscrizione della condanna nel
casellario giudiziale, non essendo quest’ultima tassativamente elencata dall’art.
5, comma 1, d.P.R. 14/11/2002, n. 313, lett. g) ed h), che si pone quale unica
norma applicabile a seguito dell’abrogazione dell’art. 687 cod. proc. pen. per
effetto dell’art. 52 del d.P.R. cit. (Sez. 1, n. 25041 del 11/01/2012, dep.
22/06/2012, Aguzzi, Rv. 252732); mentre è prevista l’iscrizione nel casellario
2

CI

anche dal decreto di condanna alle condizioni previste dalla stessa norma.

giudiziale dei provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett.

m), dello stesso d.P.R. n. 313 del 2002.

La pronuncia di riabilitazione postula, infatti, l’accertamento del completo
ravvedimento del condannato, da condurre attraverso la valutazione del suo
comportamento nel periodo intercorso tra l’espiazione della pena inflitta e il
momento della decisione, accertamento che si estende anche all’eventuale

percorso rieducativo, con le relative conseguenze, manca nella pronuncia di
estinzione del reato e dei suoi effetti, resa in maniera automatica ai sensi
dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

2. Segue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la
trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di somiglianza di Catania.

Così deciso, in Roma, il 19 aprile 2013.

eliminazione delle conseguenze civili del reato, mentre identica valutazione del

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