Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29786 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29786 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

-ORE11~4.31i.

SFAX.ENIZ‘4.-

sul ricorso proposto da:
MORANO GABRIELE N. IL 07/03/1960
avverso la sentenza n. 540/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Morano Gabriele avverso la sentenza emessa
in data 13.11.2012 dalla Corte di appello di Genova che confermava nei confronti del
medesimo quella in data 1.12.2009 del Tribunale di Chiavari con la quale, all’esito del
giudizio abbreviato, il predetto era stato condannato, con attenuanti generiche prevalenti
sulla recidiva, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 10.000,00 di multa per il
delitto di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (detenzione illegale e cessione di eroina:
fatto del 7.8.2004).

Considerato in diritto

Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti attesa la congrua motivazione svolta in relazione all’entità della pena.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo anch’esso inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le
ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che
recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36
del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146
del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di
cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena
da sei mesi a quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art.
2 comma 4° c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi, illegittima.
Ma, essendo stato commesso il reato ascritto il 7.8.2004, il termine prescrizionale previsto
dagli artt. 157 e 161 c.p. nella formulazione vigente, pari a sette anni e sei mesi, è ormai
decorso, in assenza di cause di sospensione per una durata utile alla data odierna e di
condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, 2° comma c.p.p., già alla data del
7.2.2012.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è
rimasto estinto per l’intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ IL REATO ASCRITTO È ESTINTO PER PRESCRIZIONE.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

Deduce la violazione di legge in ordine alla misura della pena inflitta ritenuta eccessiva.

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