Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29786 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29786 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Data Udienza: 16/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHOUBANI SALAH BEN MOHAMED N. IL 24/03/1964
avverso la sentenza n. 105204/2010 TRIBUNALE di MATERA, del
29/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso perp i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensopeAvv.
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LCA,

20 Choubani Salah

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.11 Tribunale di Matera, con sentenza del 29 gennaio 2014, ha affermato la
responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13,
del Codice della strada, commesso 1’8 agosto 2009.

ordine alla prova dell’illecito. All’epoca del fatto la guida con patente straniera scaduta
di validità non costituiva reato. Nessun accertamento è stato compiuto sulla titolarità
di patente estera.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto
dedotto, la pronunzia esplicita che l’imputato, alla guida di un’auto, ha dato luogo ad
un incidente e che le indagini svolte hanno consentito di appurare che egli era privo di
patente, che non aveva mai conseguita. Si è conseguentemente ritenuto pienamente
integrato il reato.
A tale ricostruzione del fatto, razionalmente basata su definite e risolutive
acquisizioni probatorie, la difesa oppone una vaga e meramente ipotetica censura. Si
prospetta cioè la meramente astratta possibilità che l’imputato fosse in possesso di
patente straniera: circostanza mai concretamente dimostrata, dedotta, allegata.
L’impugnazione è dunque inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle
ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo
ragioni di esonero

Pqm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle
ammende.
Roma 16 giugno 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Mar o elaiQtta

IL PRESIDENTE
(Pietro Antonio Sirena)

2.Ricorre per cassazione l’imputato deducendo mancanza della motivazione in

CORTE SUPRMA. DI CASSAZIONE
IV
Penale
DEPOGYIATO IN CANCELLERIA

1 O LUG. 2015

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