Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29785 del 19/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29785 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

DOGNINI Antonio, nato a Pescara il 6/08/1961,

avverso il decreto in data 10 settembre 2012 del Presidente del Tribunale di
sorveglianza di L’Aquila nel proc. n. 684/2012.

Letti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del procuratore generale presso questa corte di cassazione, il
quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con decreto
deliberato il 10 settembre 2012, ha dichiarato inammissibile la domanda di
riabilitazione proposta da Dognini Antonio per mancato pagamento della multa di
euro 20.000.

Data Udienza: 19/04/2013

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cessazione il Dognini
tramite il difensore, il quale deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto
dei presupposti della dichiarata inammissibilità de plano, posto che parte della
pena pecuniaria subita (euro 10.000) sarebbe estinta per indulto, ex legge n.
241 del 2006, non ostandovi il titolo del reato (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e
la data di commissione di esso; anche la residua multa non sarebbe dovuta,

sociale che si concluse con esito positivo e declaratoria di estinzione della pena,
ex art. 47, comma 12, Ord. Pen., da estendere, secondo la più recente
giurisprudenza, alla pena pecuniaria; avrebbero dovuto, comunque, essere
accertate le condizioni economiche dell’istante e, dunque, la possibilità o meno di
adempiere, come imposto dalla norma in tema di riabilitazione.

3. Il pubblico ministero, nella requisitoria depositata il 20 novembre 2012,
ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In conformità della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi illegittimo
Il provvedimento con cui il magistrato o il presidente del tribunale di sorveglianza
dichiari inammissibile de plano il ricorso concernente questioni di diritto o
preliminari accertamenti in fatto, in quanto siffatto decreto può essere emesso
nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., di manifesta infondatezza
dell’Istanza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di
richiesta già rigettata. La rado del provvedimento de plano consiste, infatti, nella
rilevabilità ictu ocuti della mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, nel caso
in cui si pongano problemi di valutazione, imponenti l’uso di criteri interpretativi
in relazione al thema probandum, è dovuta l’instaurazione del contraddittorio con
Il procedimento camerale previsto dall’art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pan.
(Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, dep. 17/09/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 1,
n. 6558 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Piccinno, Rv. 254887).
Nel caso in esame, l’Istante per la riabilitazione aveva rappresentato nella
domanda presentata al Tribunale di sorveglianza il 20 marzo 2012 di avere
terminato di espiare la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale,
cui era seguita la dichiarazione di estinzione di essa per esito positivo della
2

poiché l’istante fu ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio

prova, ritenendo in tal modo di trovarsi nelle condizioni di ammissibilità del
beneficio ai sensi dell’art. 179 cod. pen., sul presupposto dell’estinzione
dell’Intera pena subita (detentiva e pecuniaria) e della verificata sua buona
condotta.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha, invece, ritenuto la richiesta
manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ravvisando il vizio

senza alcuna verifica della tesi del ricorrente di estinzione dell’intera pena subita
per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale e, comunque, di
applicabilità ad essa del beneficio dell’Indulto nel limiti dl euro 10.000 e di
Impossibilità di integrale adempimento da parte del condannato.

2. Segue l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la
trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per l’esame della
domanda secondo il rito camerale previsto dall’art. 666, comma 3 e seguenti,
cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.

Così deciso, in Roma, il 19 aprile 2013.

di legittimità nel solo mancato pagamento della pena pecuniaria della multa,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA