Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29785 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 29785 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

írti—e,r-c LP
IM32-51ai
sul ricorso proposto da:
BALACIANU FLAVIUS DRAGOS N. IL 05/02/1984
avverso la sentenza n. 6209/2008 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto
BALACIANU FLAVIUS DRAGOS avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione
della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per il reato di cui all’articolo 73, comma 5,
del dpr n. 309 del 1990, comma [plurimi episodi aventi ad oggetto sostanza stupefacente
del tipo cocaina e del tipo eroina]( pena base anni tre di reclusione ed euro 4.500,00 di

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la carenza di prove di responsabilità.

La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

Nonostante ciò, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Risulta che il fatto è stato ritenuto di lieve entità.

La relativa disciplina sanzionatoria è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73, comma
5, del dpr n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 36 del 2014,
convertito dalla legge n. 79 del 2014.

multa).

La sanzione è stata ulteriormente ridotta, rispetto al precedente intervento realizzato con
il decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014 [intervento con
cui, peraltro, l’ipotesi attenuata era stata trasformata in un reato autonomo]: dalle pene
della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000, si passa
alle pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro
10.329. Si tratta, a ben vedere, della stessa pena prevista per i fatti lievi riguardanti
droghe leggere [tabelle II e IV] già prevista nel comma 5 dell’articolo 73, prima delle
modifiche introdotte dalla legge Fini-Giovanardi.

E’ il novum normativo più favorevole che deve trovare applicazione, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, c.p., onde evitare l’applicazione di una sanzione divenuta

2,

”illegale”, anche per i fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove
non definiti con sentenza irrevocabile.

In questa prospettiva, non è dubbio che sia il testo attuale quello più favorevole rispetto
alle discipline previgenti.

Ciò vuoi perché la natura di reato autonomo sottrae oggi la norma al bilanciamento con
eventuali circostanze aggravanti, vuoi per il computo dei termini di custodia cautelare,

pene, già ridotte, con il decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del
2014, sono state ulteriormente abbassate e sono decisamente più favorevoli a quelle
previste dalla Fini-Giovanardi e dallo stesso dpr n. 309 del 1990, nel testo originario,
relativamente alle pene ivi previste per le droghe “pesanti”].

Tra l’altro, l’avvenuta reintroduzione della sostituibilità della pena principale con quella
del lavoro di pubblica utilità [prevista dalla legge n. 49 del 2006, ma inopinatamente
dimenticata nel decreto legge n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014] è
ulteriore argomento a supporto del fatto che la normativa più favorevole in concreto è
quella ora introdotta.

In definitiva, è da ritenere che norma più favorevole non possa che essere, sia per i fatti
lievi riguardanti droghe pesanti, che per i fatti lievi riguardanti droghe leggere, quella
introdotta con la normativa di cui al decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge
n. 79 del 2014, sensibilmente più contenuta rispetto a quelle che nel tempo si sono
susseguite.

Si impone quindi l’annullamento senza rinvio dell’accordo pattizio e dell’accordo che l’ha
recepito.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore
corso al Tribunale di Firenze.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Presidente

vuoi per il computo della prescrizione, vuoi, soprattutto, sotto il profilo sanzionatorio [le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA