Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29785 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29785 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLI PAOLO N. IL 11/03/1957
BACCI PIERCARLO N. IL 10/01/1953
avverso la sentenza n. 3392/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. J– 2-&-i—(2
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che ha concluso per J

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor;Avv.

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Data Udienza: 16/06/2015

18 Paoli e Bacci

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza
del 17 ottobre 2013, ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine
al reato di cui all’art. 590 cod. pen. commesso il 20 febbraio 2007 in danno
dell’operaio Michalek Jan.

la progettazione e l’esecuzione per conto del committente. I giudici di merito hanno
affermato la responsabilità avendo ritenuto che costoro abbiano indebitamente
consentito che il lavoratore intonacasse una parete in assenza di adeguata
illuminazione, con la conseguenza che questi non si avvedeva di un’apertura e
precipitava al piano sottostante riportando gravi lesioni personali.

2.Ricorrono per cassazione gli imputati.
Paoli deduce che, come dedotta in appello, il fatto avrebbe dovuto essere
valutato alla stregua del decreto legislativo n. 494 del 1996 e non del decreto
legislativo n. 626 del 1994. Il ricorrente, inoltre, aveva il ruolo di appaltatore e non vi
committente. Si tratta di un sistema normativo dotato, infatti, di specificità ed
autonomia. Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la materia del
coordinamento non sia oggetto di disciplina nell’ambito della normativa di settore.
Altrettanto erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che in caso di
subappalto l’appaltante assume il ruolo di committente. Tale valutazione è
decisamente in contrasto con la definizione legislativa di committente.
Si è inoltre trascurato di considerare che l’imputato aveva prodotto il proprio
piano operativo di sicurezza nel quale indicava le misure da incrementare nel cantiere
ed aveva nominato uno proposto incaricandolo di tenere i rapporti con la committenza.
Nulla è stato dimostrato quanto al ruolo del Paoli in relazione all’illecito ed all’accesso
agli appartamenti in costruzione.
L’imputato Bacci deduce che il suo ruolo di coordinatore in fase di esecuzione è
limitato alla vigilanza in ordine al rispetto del piano di sicurezza. Contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte d’appello, dunque non vi era obbligo di vigilanza
sull’attività di volta in volta concretamente svolta ne! cantiere. Si è trascurato di
considerare che l’infortunio si è verificato in una situazione totalmente anomala per
diverse specifiche ragioni.

Gli imputati sono l’uno titolare della ditta appaltatrice e l’altro responsabile per

3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti decorso
il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi. D’altra parte,
l’impugnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte.
Né, infine, alla luce delle pronunzie di merito si configura l’evidenza della prova che
consente l’adozione di pronunzia liberatoria nel merito.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Roma 16 giugno 2015

PQM

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