Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29784 del 31/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29784 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CORBO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIONE VINCENZO N. IL 20/05/1969
avverso la sentenza n. 662/2015 CORTE APPELLO di BARI, del
05/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;

Data Udienza: 31/05/2016

R. G. 2226/2016

Con l’epigrafata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di
primo grado del Tribunale di Bari, che aveva condannato Vincenzo Mangione per i reati
di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno, anche portando indosso un telefono cellulare
nonostante l’espresso divieto, e di possesso di un documento falso valido per l’espatrio, e
precisamente una carta di identità intestata a Carbone Pietro, e gli aveva irrogato la pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati,
applicata la recidiva contestata e negata la concessione delle attenuanti generiche.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l’avvocato Maria Gurrado, quale
difensore di fiducia del Mangione, deducendo, con due motivi, difetto di motivazione in
rapporto alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di possesso di un
documento falso valido per l’espatrio, nonché difetto di motivazione avendo riguardo alla
mancata concessione delle generiche ed alla applicazione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché contiene censure assolutamente generiche, oltre
che manifestamente infondate. La sentenza di appello, infatti, nel confermare la sentenza
di primo grado con riferimento all’affermazione di colpevolezza, ha compiutamente
descritto i fatti da essa ritenuti accertati, esplicitando, in particolare, ed in modo analitico,
le ragioni inerenti alla sussistenza del delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen., e
precisamente gli elementi dai quali ha desunto la falsità del documento, la non innocuità
della falsificazione, la consapevolezza della falsità del documento detenuto
(espressamente ammessa dall’imputato). La medesima sentenza, inoltre, ha evidenziato
puntualmente le ragioni poste a base dell’applicazione della recidiva e del diniego delle
attenuanti generiche, in particolare evidenziando la pluralità e gravità di precedenti penali
dell’imputato e l’assenza di elementi favorevoli allo stesso (cfr., in particolare, pagg. 10-11
della sentenza impugnata). Il ricorso, come si è evidenziato, è meramente assertivo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 31 maggio 2016

Motivi della decisione

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