Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29784 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29784 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 18/06/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALL MOR N. IL 12/07/1981
SIGNATE HAROUNA N. IL 27/05/1989
avverso la sentenza n. 10063/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(hi-

Osserva
Ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di Sali Mor e Signate Harouna avverso
la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 11.12.2012 dal G.i.p. del Tribunale di
Genova con cui veniva applicata al primo la pena concordata di anni due e mesi otto di
reclusione ed C 14.000,00 di multa e al secondo quella di anni tre di reclusione ed C 14.000,00
di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990 (detenzione in concorso di
cocaina; fatto del 23.5.2012).
Nell’interesse di Sali Mor si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine

della circostanza di cui all’art. 114 c.p. in favore del Sali e nell’interesse del Signate, i
medesimi vizi in relazione all’omessa considerazione dell’eventuale sussistenza di cause di
proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censure mosse, peraltro non
consentite in sede di legittimità.
Premessa la puntuale formulazione dell’imputazione sub capo b) in relazione alle cessioni
sopra richiamate, questa Corte ha ripetutamente affermato (dr. ex plurimis, Cass. pen. Sez.
Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione
di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
Peraltro, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai
sensi della disposizione citata.
Né può l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in discussione gli
altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare, proporre in sede
di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla qualificazione giuridica
del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena o mancata concessione di
benefici non pattuiti a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza
questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Consegue l’inammissibilità dei ricorsi e, con essa, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
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,

all’accertamento del ruolo ricoperto dai coimputati, alla congruità della pena e alla sussistenza

luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 per ciascuno in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E
CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 18.6.2014

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