Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29784 del 16/06/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29784 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BATTAGLI FRANCESCO N. IL 17/07/1960
avverso la sentenza n. 1768/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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2 Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 16/06/2015 a MOTIVI DELLA DECISIONE 1,Confermando la prima sentenza, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza
re al reato di cui all'art. 186 commi 2 lettera C del Codice della strada, commesso il 13
te 2009. 2,Ricorre per cessazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla prova dell'illecito, avuto riguardo alla irregolarità dell'accertamento ematico ospedaliero su iniziativa della polizia giudiziar
Erroneamente si è ritenuto che la relativa eccezione sia stata proposta tardivamente;
e che l'accertamento fosse determinato da finalità terapeutiche. 3. Rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato. E' infatti decorso
mine prescrizionale massimo di cinque anni. D'altra parte, l'impugnazione non è
manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte. Né, infine, alla luce
delle pronunzie dì merito sì configura l'evidenza della prova che consente l'adozione dì
pronunzia liberatoria nel merito.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
presc Roma 16 giugno 2015 PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (Pietro Antonio Sirena) (Rocco Marco Blafotta) Q
TE SUPROLA DI CASSAZIONE
d 9 5ezi‘3.11':: Penale del 13 agosto 2014, ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordi