Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29783 del 16/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29783 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIOROT LUCIANO N. IL 24/08/1964
avverso la sentenza n. 1609/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
14/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona dej, Dott.
a
che ha concluso per
(A-ap, /1e-e te5- ,tee-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

1-z-e

Data Udienza: 16/06/2015

14 Fiorot

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza
del 14 aprile 2014, ha affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al

marzo 2009.

2.Ricorre per cassazione imputato deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine

alla prova dell’illecito, avuto riguardo alla irregolarità ed

lalità della misurazione dei tasso alcot/ernico.

3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E’ infatti decorso
il termine prescrizionale massimo di cinque anni, pure computando la sospensione del
processo per 98 giorni. D’altra parte, l’impugnazione non è manifestamente infondata
alla stregua delle doglianze esposte. Né, infine, alla luce delle pronunzie di merito s
configura l’evidenza della prova che consente l’adozione di pronunzia liberatoria nel
merito.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio.

P

Q

M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescnzone.

Roma 16 giugno 201$

reato di cui all’art. 186 commi 2 lettera C del Codice della strada, commesso il

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