Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29782 del 16/06/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29782 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALZOLARI ORESTE N. IL 25/08/1950
avverso la sentenza n. 819/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Gen9rale in persona del Dott.
che ha concluso per //4,
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
–
Data Udienza: 16/06/2015
:IVI DELLA DECISIONE
1,Confermando la prima sentenza, la Corte d’appei o dì Genova, con sentenza
9 marzo 2014, ha . affermato la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine ai
2,Ricorre per cassazione imputato deducendo:
Irregolarità della citazione per giudizio d’appello.
Erroneità dell’apprezzamento in ordine all’elemento psicologico, che ha omesso
di considerare l’accertato, grave disturbo dì personalità.
Erronea applicazione dell’art. 81. c.p.
3. Rileva preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato. E infatti decorso
termine prescrizionale massimo di sette anni
e sei mesi. D’altra parte,
gnazione non è manifestamente infondata alla stregua delle doglianze esposte.
Né, infine, alla luce delle pronunzie di merito sì configura l’evidenza della prova che
consente l’adozione dì pronunzia liberatoria nel merito.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio,
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
p rescnz one.
Roma 16 giugno 2015
IL CONSIGLIERE ESTEN RE
(Rocco Marco Blaiotta)
IL PRESIDENTE
Antonio Sfrena)
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COTIZ SUPIU24/1.A. DI CASSAZIONE
Seztane Penale
reato di cui all’art. 624 e 625 n, 2 cod, pen., commesso il primo ottobre 2006,