Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29778 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29778 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
JETE SAJO N. IL 18/02/1983
avverso la sentenza n. 13409/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
04/08/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per it (f~.(210
CAA- 7’dkkn

Udito, per 1
Udit i d.

l’Avv
Avv.

Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa il 4/8/2014, giudicato
Jete Sajo colpevole del reato a lui ascritto in rubrica (art. 73, d.P.R. n.
309/1990, per avere illecitamente ceduto sostanza stupefacente del tipo
marijuana), riconosciuta l’ipotesi lieve di cui al comma 5 del predetto articolo
e le attenuanti generiche, effettuata, infine, la riduzione del rito abbreviato, lo
condannò alla pena stimata di giustizia.

avverso la predetta sentenza, corroborato da unitaria censura con la quale
viene denunziata violazione ed erronea applicazione di legge.
All’imputato era stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, della
quale il Tribunale, senza spendere motivazione di sorta, non aveva tenuto
conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Perché il difetto motivazionale conduca alla violazione di legge per
assoluta mancanza di allegazione argomentativa su un punto rilevante della
decisione occorre che, in effetti, non sia possibile ricondurre in alcun modo la
decisione, apparentemente non sorretta da logica giustificazione, al complesso
dell’apparato motivazionale speso dal giudice.
Nel caso al vaglio, pur vero che il Tribunale non ha espressamente
enunciato di non aver ritenuto che l’imputato fosse meritevole della esclusione
della contestata recidiva, tuttavia, ha manifestato, piuttosto nitidamente, il
convincimento di adeguatezza, evocando i criteri di cui all’art. 133, cod. pen.,
della pena al fatto e alla personalità dello stesso, inquadrato il primo
nell’ipotesi delittuosa minore di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n.
309/1990, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, privilegiate,
quindi, rispetto alla recidiva di cui in imputazione; determinata la pena base
(mesi dodici di reclusione ed C. 4.500,00 di multa) in misura contenuta, ma
non minima.
L’esigenza di liberare la stima sanzionatoria dall’espresso e formale
riferimento alla sottesa opera di ponderazione della recidiva contestata risulta,
peraltro, essere stata più volte espressa in sede di legittimità, sia nell’ipotesi
di implicito giudizio sfavorevole all’imputato (Cass., Sez. 2, n. 40218 del
19/6/2012, Rv. 254341), che in senso a lui favorevole, come nel caso qui in
esame (Cass., Sez. 2, n. 4969 del 12/1/2012, Rv. 251809). In tale ultima

2. Il Procuratore generale di Roma propone ricorso per cassazione

ipotesi si è chiarito che ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze
attenuanti e la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 I. 5 dicembre
2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa – è sufficiente che il giudice consideri
gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato di
legittimità la motivazione, se aderente ad elementi tratti dalle risultanze
processuali e logicamente corretti.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 21/5/2015.

P.Q.M.

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