Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29778 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29778 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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AI 2-A.

sul ricorso proposto da:
GRAMI ALFRED N. IL 15/12/1979
avverso la sentenza n. 1651/2003 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, personalmente, Grami Alfred avverso la sentenza emessa in data
24.1.2012 dalla Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma di quella in data
22.1.2003 del G.u.p. del Tribunale di Pesaro con cui, all’esito del giudizio abbreviato, il
predetto era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 10.000,00 di multa
per il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 dPR 309/1990 (detenzione illegale di kg. 4,938 di
hashish: fatto del 23.12.2000), gli concedeva il beneficio della sospensione condizionale
della pena.

detenzione dello stupefacente rinvenuto.
Considerato in diritto

Il ricorso sarebbe inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata atteso
il rilevato pieno contributo al prelievo dello stupefacente sul costone di roccia.
Senonché va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo anch’esso inerente alla misura della pena- non specificatamente deducibile all’epoca attese
le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che la
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.2.2014 (e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale il 5.3.2014), per quanto qui rileva, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 4 bis della L. 21.2.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 dPR 309/1990
nella formulazione di cui alla detta Legge 49/2006 c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando,
come dalla Corte Costituzionale espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del
predetto dPR 309/1990 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche
apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 1990,
c.d. “Iervolino-Vassalli”. Pertanto, la suddetta sentenza, avendo dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della L. n. 49 del 2006, così travolgendo l’intero
art. 73 dPR 309/1990, ha fatto rivivere il precedente testo della norma in questione che
prevedeva per il reato contestato, trattandosi di droga “leggera”, la pena da due anni a sei
anni di reclusione ed da 5.164 ad C 77.468 di multa.
La pena base assunta dal Giudice a quo nella sentenza impugnata è pari ad anni sei di

Deduce il vizio motivazionale in ordine al contributo partecipativo del Grami nella

reclusione ed C 26.000 di multa. Tale pena base ora risulta palesemente eccedente il limite
edittale predetto, in vigore al momento del fatto a seguito della sopra richiamata pronuncia
di incostituzionalità, prevalente ed applicabile nel caso di specie ai sensi dell’art. 2 comma 4°
c.p., in quanto più favorevole al reo (anche rispetto al dettato della recentissima e
successiva Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014).
Senonchè, essendo stato commesso il reato ascritto il 23.12.2000, il termine prescrizionale
previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. nella formulazione vigente, pari a sette anni e sei mesi, è
ormai decorso, in assenza di cause di sospensione per una durata utile alla data odierna e di
condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, 2° comma c.p.p., già alla data de(1 1/5
23.6.2008.

è

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è
rimasto estinto per l’intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA PERCHÉ IL REATO ASCRITTO È ESTINTO PER PRESCRIZIONE.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

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