Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29777 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29777 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIETRAROIA STEFANO N. IL 06/04/1972
avverso la sentenza n. 912/2012 GIP TRIBUNALE di MONDO VI’, del
19/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto
PIETRAROIA STEFANO avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena
su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per il reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990
[plurime violazioni aventi ad oggetto sostanze stupefacenti di qualità diverse: funghi

Contesta, in termini sintetici ed assertivi, la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.
quantomeno relativamente alla condotta avente ad oggetto funghi allucinogeni.
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La doglianza è formulata in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

Né vi è spazio per fare applicazione qui degli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale, ove si consideri che si verte in ipotesi di condotta avente ad oggetto
[anche] droghe “pesanti”.

Ed è noto che il ritorno alla disciplina sanzionatoria anteriore alla legge Fini-Giovanardi n.
49 del 2006 determina che per le droghe “pesanti” [tabelle I e III] devono ora applicarsi
le sanzioni della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 25822 a euro
258.228 (articolo 73, comma 1, del dpr n. 309 del 1990): si è in presenza un
trattamento sanzionatorio aggravato quanto alla pena della reclusione, giacchè la Fini Giovanardi aveva rideterminato la pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 73 stabilendo
nella misura da “sei a venti anni di reclusione”. Ciò che esclude ab imis alcun problema
di possibile applicabilità dell’articolo 2, comma 4, c.p.
Infatti, la contestuale riduzione della pena che la sentenza della Corte costituzionale ha
determinato per le droghe “leggere”, qui non potrebbe risolversi in concreto a favore
dell’imputato, giacchè dovrebbe a tal fine procedersi alla riqualificazione del fatto
configurando, in concorso formale, i reati di cui all’articolo 73, commi 1 e 4,
eventualmente unificabili a titolo di continuazione, ma dovendo ovviamente considerarsi
come reato più grave quello di cui al comma 1 dell’articolo 73.

2

allucinogeni, hashish, marijuana, cocaina].

Da ciò la non configurabilità dei presupposti per l’applicabilità dell’articolo 2, comma 4,
c. p.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Il Consigliere estensore

millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.

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