Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29776 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29776 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALONE GINO N. IL 14/11/1948
avverso la sentenza n. 963/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale i persona del Dott.
che ha concluso per
(A-

eS2-6,

LiLl
,QjUk5,

Udito, per l
Uditi d

e civile, l’Avv
or Avv.

Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 17/10/2013, stimate
prevalenti le attenuanti generiche, ridotta la pena a mesi sei di reclusione, con
l’applicazione dei doppi benefici, confermò nel resto quella emessa dal
Tribunale di Chieti, in data 26/6/2008, con la quale Palone Gino era stato
giudicato colpevole dell’omicidio, commesso con violazione delle norme sulla

2.

L’imputato propone ricorso per cassazione, corredato da unitaria

censura con la quale denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile. Il
ricorrente, in sintesi, si duole del fatto che la Corte di merito, pur avendo
grandemente ridotta la pena principale, passata da due anni a sei mesi, aveva
lasciato, incongruamente ferma la durata della sospensione della patente,
fissata in due anni dal tribunale, ben lontana, quindi, dal minimo, omettendo,
pertanto, di ragguagliare alla specifica pericolosità (ritenuta blanda dallo
stesso Giudice) la sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Con il proposto appello l’imputato non aveva avanzato doglianza a riguardo
della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida. Di conseguenza gli è preclusa sul punto censura.

4. L’epilogo impone la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché della sanzione pecuniaria, nella misura, stimata
congrua, di cui in dispositivo..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della cassaa delle
ammende.
Così deciso in R ma il giorno 21/2/2015.

circolazione stradale ai danni di Di Pasquale Anna.

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