Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29776 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29776 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ha pronunciato la seguente

5-

(.7..

TITk 11.14

RIMISiSuCt
sul ricorso proposto da:
LALOSHI VJOLICA N. IL 19/01/1964
avverso la sentenza n. 324/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Laloshi Vjolica avverso la sentenza emessa in
data 20.11.2012 dalla Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data
19.10.2009 del Tribunale di Brescia, concedeva l’attenuante di cui al 5 0 comma dell’art. 73
dPR 309/1990 (detenzione e cessione di gr. 263 di eroina; fatto del 13.5.2006), riducendo la
pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed €4.000,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla consapevolezza
dell’imputata in ordine al natura di stupefacente del materiale consegnato .

Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile npon essendo consentiti in questa sede i motivi
addotti: il ricorrente, infatti, pretende di introdurre quello che, secondo il consolidato
orientamento della Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di
fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al
giudice di merito (Sez. Un. n. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944). I motivi mirano,
cioè, ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolvono in deduzioni in punto di
fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi
la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di
completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo -inerente
la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a
sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che recentemente è entrata in
vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra
l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L.
n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5 0 comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni
di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più
favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in
esame, sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi, immotivatamente eccessiva ed illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Brescia, precisandosi che il capo concernente la
penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA SUL PUNTO ALLA
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE
ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL REATO ASCRITTO.
Così deciso in Roma, il 18.6.2

Considerato in diritto

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