Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29775 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 29775 Anno 2015
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL MARZOUQY HASSAN N. IL 25/02/1982
SALHI AHMED N. IL 02/09/1984
avverso la sentenza n. 3421/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la rela ‘ ne fatta
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Gperale in persona del Dott. VON
che ha concluso per .,rew
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12/12/2013,
confermò quella emessa il 16/1/2013 dal GIP del Tribunale di La Spezia, con
la quale El Marzouqy Hassan e Salhi Ahmed, giudicati colpevoli di avez in più
occasioni, violato la disciplina sul controllo degli stupefacenti (hashish),
riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche ed effettuata la riduzione del

2. I due imputati propongono ricorso per cassazione.

2.1. Il Salhi con il primo motivo, denunziante violazione di legge,
lamenta l’inosservanza dell’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., per
non essere stato dato avviso all’imputato che non comparendo sarebbe stato
giudicato in contumacia, negando che la scelta del rito abbreviato fosse
idonea a superare l’intervenuta nullità.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 429, comma
1, lett. c), cod. proc. pen., dovendosi considerare imprecisi ed equivoci i due
capi d’imputazione contestati e avendo sul punto la Corte di merito fornito
motivazione censurabile in questa sede.

2.3. Con l’ultimo motivo viene denunziato vizio motivazionale in ordine
al vaglio probatorio: la circostanza che l’imputato sia stato visto prendere il
denaro era stata posta in illogica correlazione con l’altro fatto presunto,
costituito dalla cessione dello stupefacente da parte del coimputato, senza
ulteriore vincolo rispetto a quello meramente cronologico.

3.

El Marzouqy Hassan con il primo motivo, denunziante vizio

motivazionale, si duole del mancato riconoscimento dell’ipotesi minore di cui
al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. Secondo il ricorrente, la Corte
di merito, la quale si era limitata a riprendere gli argomenti del Giudice di
primo grado, non aveva riconosciuto i presupposti per individuare la tenuità
del fatto, che invece sussistevano, trattandosi, fra l’altro, di fatto episodico.

3.1. Con il successivo motivo deduce violazione di legge in ordine al
trattamento sanzionatorio, tenuto conto che, la Corte Costituzionale con la
sentenza n. 32 del 25/2/2014 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’assimilazione, quanto a sanzione, delle cd. sostanze stupefacenti leggere

1

rito, condannò ciascuno di loro alla pena stimata di giustizia.

e pesanti, a suo tempo operata dall’art. 4bis e 4vicies del D.L. 30 dicembre
2005, n. 272, siccome convertito nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso del Salhi è destituito di giuridico fondamento.
La nullità dedotta con il primo motivo non sussiste per le ragioni
esattamente esplicitate dalla sentenza impugnata. Senza che rilevi la natura

seppure, per altro – nella specie lamenta il ricorrente l’omesso avviso di cui
alla lett. f dell’art. 429, comma 1, cod. proc. pen. -), la scelta di accedere al
rito abbreviato consuma il dÀ diritto a rilevare l’eventuale nullità (puntuale, sul
punto, la citazione della giurisprudenza di legittimità operata dalla Corte di
merito – Cass., Sez. 1, n. 15157/2012)
Non sussiste del pari la denunziata equivocità dei due capi d’imputazione.
La Corte d’appello ha, infatti, chiarito che le due contestazioni, peraltro chiare
ed univoche, vanno lette in coordinamento fra loro, stante che gli imputati
detenevano circa 377 grammi di hashish allo scopo di farne commercio,
avendo, inoltre ceduto in due occasioni due dosi a due avventori, con la
conseguenza che il primo giudice, operando in favore dei predetti imputati,
aveva reputato che la condotta di cessione (capo b), dovesse considerarsi
priva di autonomia ed integrasse il capo a) (la detenzione per la cessione della
massa complessivamente tenuta a disposizione).
Quanto al vaglio probatorio la doglianza appare palesemente infondata.
La Corte di merito, infatti, riprendendo la sentenza di primo grado, ha
puntualmente specificato la condotta tenuta dal ricorrente, senza che possano
sorgere dubbi ragionevoli in ordine alla causa della dazione di denaro da parte
dei due consumatori e sulla correlazione imprescindibile e diretta con la
consegna dello stupefacente a costoro da parte del coimputato.

5. Il primo motivo del ricorso di EI Marzouqy non ha pregio. Non è
seriamente contestabile (né, peraltro, il ricorrente è in grado di addurre
valutazioni contrarie effettivamente apprezzabili) che la Corte territoriale
abbia fatto ineccepibile uso del proprio potere motivazionale nell’escludere che
il fatto potesse sussumersi nell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73
#4111 vl&„
del d.P.R. n. 309/1990. In tal senso milita in
quantitativo di
stupefacente che i due tenevano a loro disposizione per l’illecito commercio,
sicuramente non esiguo.
Il comma quinto di cui detto, il cui contenuto, dopo la recente riforma che
lo ha trasformato in autonoma figura di reato, è rimasto immutato, delinea

del vizio procedurale (difetto di notifica del decreto di giudizio immediato o,

un’evenienza fattuale di modesta offensività ove

«per i mezzi, per le

modalità o le circostanze dell’azione» i fatti puniti dall’art. 73 cit. sono <

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