Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29775 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 29775 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

G.ri Te, 1-■ L *

turprenziss
sul ricorso proposto da:
D’AMBROGI VALERIO N. IL 07/04/1974

avverso la sentenza n. 9096/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 18/06/2014

Fatto e diritto

D’AMBROGI VALERIO

ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che – pur

parzialmente riformando quella di primo grado quanto alla confisca di alcuni apparecchi
telefonici- ha per il resto confermato quella di primo grado, così riconoscendolo
colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 [detenzione illecita di

singole].

La Corte in particolare – oltre a motivare il giudizio sulla destinazione illecita sulle
circostanze del fatto, caratterizzato dal controllo in strada del prevenuto, in esito al quale
questi veniva trovata in possesso di un “rilevante” quantitativo di droga, di cui non
forniva giustificazione- negava la possibilità di concedere l’ipotesi attenuata in ragione
del rilevato quantitativo ponderale.

La doglianza afferisce sia all’affermazione di responsabilità, che al diniego dell’ipotesi
attenuata.

Il ricorso è manifestamente infondato nel merito, a fronte di decisione corretta e
satisfattivamente motivata.

In particolare, satisfattiva è la spiegazione circa la destinazione illecita della droga, con
argomentata ed incensurabile ricostruzione delle circostanze del fatto e, tra queste, del
dato ponderale.

Inaccoglibile è altresì la doglianza sul diniego dell’ ipotesi attenuata.

marijuana, per un quantitativo in grado di consentire di ricavarne n. 1766 dosi medie

Il giudicante ha fatto corretta e logica applicazione del principio in forza del quale, in
tema di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità
(articolo 73, comma 5, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309) può essere riconosciuta solo in
ipotesi di “minima offensività penale” della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e
quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto
degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri. Ciò in
quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante
dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interpretela proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (Sezione IV,

2,

L

:

13 maggio 2010, Lucresi, che ha ritenuto corretto il diniego dell’attenuante basato
proprio sulla gravità della condotta di spaccio).

Qui, il giudicante ha ampiamente motivato sulle

ragioni che deponevano per

l’insussistenza dell’attenuante e il relativo giudizio regge al vaglio di legittimità anche a
fronte di motivazione sicuramente satisfattiva.

novum

normativo introdotto a

partire dal decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, per
completarsi con il decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014: è
pur vero che l’ipotesi attenuata è stata trasformata in reato autonomo e ne è stata
progressivamente ridotta la pena, ma i presupposti del reato sono rimasti gli stessi che
potevano giustificare [o, per converso, negare] la concessione dell’attenuante.

Nonostante l’infondatezza dei motivi, si impone peraltro l’annullamento con rinvio,
quanto al trattamento sanzionatorio dell’illecito così come qualificato [fatto non lieve
relativo a droga “leggera”].

Infatti, in caso di condanna per il reato di cui all’articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n.
309, avente ad oggetto le c.d. droghe “leggere” (nella specie, trattavasi di marijuana),
pur a fronte di un ricorso per cassazione manifestamente infondato, la Corte di
legittimità deve prendere atto della sopravvenuta sentenza n. 32 del 2014 con cui la
Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni del
decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge n. 49 del 2006, ha
determinato come conseguenza, per le droghe “leggere”, l’applicazione delle fattispecie
incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa: in
particolare, l’applicazione del disposto dell’articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990,
nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge dichiarata costituzionalmente
illegittima, che prevede una pena della reclusione inferiore (cfr. Sezione VI, 20 marzo
2014, La Rosa; Sezione VI, 20 marzo 2014, Murgeri ed altri).
Da ciò deriva che ne è derivata l’applicazione di una pena illegale, cui non può sopperire
la Corte di legittimità ex articolo 620, comma 1, lettera I), c.p.p., non essendo possibile
procedere ad un’operazione correttiva meramente matematica.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello competente, con la precisazione
che il capo concernente la responsabilità penale è divenuto irrevocabile ai sensi dell’art.
624 c.p.p.

Nessuna conseguenza deriva, quanto al fatto lieve, dal

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata I itatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
ori rr

punto alla Corte di Appello di

toli.Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara

l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato
ascritto

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso nella camera di consiglio in data 18 giugno 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA