Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29774 del 18/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29774 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSA ALESSANDRO N. IL 25/05/1986
avverso l’ordinanza n. 2149/2011 TRIBUNALE di RIMINI, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Osserva
In data 26.10.2012 Rosa Alessandro, personalmente, nel corso dell’udienza per
opposizione a decreto penale di condanna tenutasi dinanzi al Giudice monocratico del
Tribunale di Rimini, rinunciava all’opposizione, onde il Giudice dichiarava, con
ordinanza a verbale, l’esecutività del decreto penale opposto di C 8000,00 di
ammenda, con sospensione della patente di guida per anni 1, per il reato di cui
all’art. 187 comma I C.d.S. in relazione all’art. 186 comma 2° C.d.S..
Ricorre per cassazione, personalmente, Rosa Alessandro avverso il provvedimento

all’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure manifestamente infondate e non
consentite nel presente giudizio di legittimità.
La rinuncia all’opposizione a decreto penale è atto formale che è stato correttamente
effettuato dall’imputato personalmente. A tale rinuncia consegue di diritto l’esecutività
del decreto penale originario che fu emesso, ai sensi dell’art. 459 3° comma c.p.p., a
seguito della verifica dell’assenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.:
tale verifica, dunque, non è necessario rinnovare in occasione della dichiarazione di
esecutività.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

(definita sentenza) predetto, deducendo la mancanza di motivazione in merito

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