Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29773 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29773 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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t■11-

#.1

sul ricorso proposto da:
BUSINCU COSTANTINO N. IL 21/10/1984
avverso la sentenza n. 732/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 18/06/2014

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Busincu Costantino avverso la sentenza
emessa in data 23.5.2012 dalla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari
che confermava quella in data 18.3.2009 del Tribunale di Sassari con la quale il predetto era
stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed C 1.400,00
di multa per il delitto di cui all’art.73 comma 5 0 dPR 309/1990 (detenzione illegale di 4
bustine monodose di eroina).
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge attese le contraddittorietà con quanto

Considerato in diritto

Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti, attesa la congrua motivazione svolta in relazione alle doglianze mosse alla sentenza
di primo grado con l’atto di gravame.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo -inerente
la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a
sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che recentemente è entrata in
vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra
l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in
L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro
anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente
più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in
esame, sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi, illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Cagliari, precisandosi che il capo
concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA SUL PUNTO
ALLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE
ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL REATO ASCRITTO.

Così deciso in Roma, il 18.6.2014

risultante dagli atti e la mancata risposta alle deduzioni contenute nell’atto di appello.

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