Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29768 del 17/04/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 29768 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BORTOLI STEFANO N. IL 09/01/1960
nei confronti di:
LUDOVICI EMANUELE
avverso l’ordinanza n. 10949/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
02/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/se
le conclusioni del PG Dott.
cb
epO

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

Bortoli Stefano, legale rappresentante della SNAI s.p.a. ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Roma ha
disposto l’esclusione della parte civile nel procedimento a carico di Ludovici
Emanuele conclusosi con l’assoluzione di quest’ultimo deducendo l’abnormità
del provvedimento.
In data 16.4.2013 il ricorrente ha tuttavia rinunciato all’impugnazione.
Di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 500.
Così deciso, il giorno 17.4.2013

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