Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29766 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29766 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la corte d’appello di Bologna
nel procedimento penale nei confronti di Viola Francesco, n. Crotone il 15.6.1976
avverso la sentenza del 17.1.2012 del g.i.p. presso il tribunale di Reggio Emilia
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale ha concluso per
l’annullamento dell’impugnata sentenza;
la Corte osserva:

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

1 1 LUG
IL CL

gr3
IEU

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

Il Procuratore Generale propone ricorso per Cassazione avverso la

sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 17 gennaio
2012 nei confronti di Viola Francesco, nato a Crotone il 15.6.1976, depositata in
pari data e sottoposta al visto del proprio ufficio in data 16 febbraio 2012.
La sentenza è impugnata in relazione all’assoluzione pronunciata nei
confronti del su citato imputato, a cui è stato contestato il delitto di cui all’art. 2

titolare dell’omonima ditta, il versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali pari ad € 463,00 per il periodo gennaio/maggio 2006
Il GUP presso il Tribunale di Reggio Emilia, al quale la Procura della
Repubblica presso lo stesso Tribunale aveva tempestivamente richiesto
l’emissione di decreto penale, ancorché in sostituzione di pena detentiva,
emetteva sentenza assolutoria, ai sensi degli artt. 129 e 530 c.p.p.
Riteneva il g.i.p. che l’esiguità delle somme non versate imponeva dì
dubitare ragionevolmente del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte (Cass., sez. I, 07-10-2005 – 20-10-2005, n. 38599) ha già
affermato – e qui ribadisce – che la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
può essere pronunziata dal gip, che abbia rigettato la richiesta del p.m. di
emissione di decreto penale di condanna, solo per una delle ipotesi
tassativamente indicate dall’art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza,
insufficienza e contraddittorietà della prova ai sensi dell’art. 530, 2 0 comma,
c.p.p., il quale si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del
dibattimento nel quale si è formata la prova.
Nella specie il g.i.p. – come fondatamente dedotto dal Procuratore
Generale ricorrente- ha in sostanza ritenuto la mancanza o insufficienza della
prova quanto all’elemento soggettivo della volontarietà della condotta
addebitatagli.
3.

Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento senza

rinvio dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti al tribunale di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

D.L. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, per avere omesso, nella qualità di

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