Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29765 del 16/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29765 Anno 2014
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIARLE GIUSEPPE N. IL 09/01/1935
avverso la sentenza n. 2617/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza emessa il giorno 16.1.2013, la corte d’appello di Brescia dichiarava
inammissibile l’appello interposto da CHIARLE Giuseppe, avverso la pronuncia del
Tribunale di Brescia in data 14.5.2011, che lo aveva condannato per il reato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla pena di anni quattro e mesi sei di
reclusione ed euro 152.000 di multa, dopo che era stato documentalmente provato che

come era emerso anche dall’esito di controlli telefonici. L’atto di appello dell’imputato
veniva ritenuto privo dei requisiti minimi di specificità, avendo contestato del tutto
genericamente che le assunzione fossero false, senza nulla opporre alle articolate
considerazioni della sentenza impugnata. Quanto alla questione di incompetenza
territoriale veniva rilevato che il prevenuto era decaduto dal sollevarla in appello.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per lamentare: a) che sia stato disposto lo stralcio della sua posizione
in appello , rispetto a quella dei coimputati concorrenti nel reato; b) che il gravame sia
stato ritenuto generico a fronte di una motivazione, quale quella della sentenza
impugnata insufficiente e contraddittoria; c) mancanza dei presupposti per poter
affermare la sussistenza del reato di cui all’art. 12 d.lgs. 286/1998, considerato che
sarebbe stato ottenuto il titolo formale legittimante l’ingresso degli stranieri attraverso
la rappresentazione di situazioni lavorative.

Veniva depositata memoria il 27.1.2013 , con cui il CHIARLE, all’esito del’avviso
di discussione del ricorso in camera di consiglio, ha ribadito la fondatezza delle sue
doglianze ed ha chiesto “la rimessione degli atti al primo Presidnete per gli
adempimenti di competenza”.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, atteso che l’eccezione di
incompetenza territoriale non poteva essere sollevata, in quanto l’imputato era
decaduto; non poteva essere contestata l’ordinanza che aveva separato la posizione
del Chiarle da quella degli altri coimputati, se non con la rappresentazione specifica
della decisività di una trattazione unitaria; quanto alla solidità del compendio indiziario
il Tribunale ebbe a dare conto con meticolosità della pluralità degli elementi raccolti,
molti dei quali a carattere documentale, che non lasciavano ombra di dubbio sul
coinvolgimento del Chiarle nella procedura di false assunzioni di un numero spropositato
di stranieri, a fini di regolarizzazione, dietro adeguato compenso in denaro.
Il carattere assolutamente generico delle doglianze, a fronte di una solida prova
d’accusa, ha ampiamente legittimato la Corte territoriale alla dichiarazioni di

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il medesimo aveva richiesto assunzione di 285 stranieri da parte di società inattive,

inammissibilità dell’appello. Pertanto le doglianze espresse anche a mezzo di memoria
non possono essere condivise.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla cassa della
ammende.
Così deciso in Roma, 16 Gennaio 2014.

in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

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