Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29765 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 29765 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina
nel procedimento penale nei confronti di LATTANZI Massimiliano, n. Latina il
27.7.1970
avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2012 del tribunale di Latina
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Nicola
Lettieri che concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 11/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. In data 01.09.2010 il P.M. presso il tribunale di Latina emetteva
avviso ex art. 415 bis nei confronti dell’indagato LATTANZI Massimiliano per
abusi edilizi, avviso depositato in segreteria il

02.09.2010 e ritualmente

notificato all’indagato medesimo e al difensore di ufficio.
Successivamente all’emissione dell’avviso l’indagato faceva depositare in
data 09.09.2010 nomina del difensore fiducia nella persona dell’avv. Giuseppe
il

Napoleone

quale in

data 28.09.2010 depositava

memoria

l’azione penale con

citazione a giudizio emesso in data

decreto di

24.01.2011.
Il tribunale di Latina con l’ordinanza del 2 ottobre 2012 ha dichiarato la
nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rinnovo della
notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia
nominato il 9/9/20 I 0, e dunque successivamente all’emissione dell’avviso
(1/9/2010) ma prima della sua notifica al difensore d’ufficio e all’imputato
(20/9/2010).
2. Avverso questa ordinanza il P.M. propone ricorso per cassazione..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Secondo il ricorrente Procuratore della Repubblica l’impugnata

ordinanza sarebbe abnorme avendo determinato una indebita regressione
del

procedimento dal dibattimento alla fase

delle indagini preliminari.

Deduce che l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. è stato emesso in data anteriore
alla nomina del difensore di fiducia talché deve ritenersi correttamente
notificato al difensore di ufficio precedentemente nominato.
2. Il ricorso è infondato.
La tesi del tribunale secondo cui, se l’indagato nomina un difensore di
fiducia prima che l’avviso gli sia notificato, lo stesso avviso deve essere
notificato anche a tale difensore, ancorché nel disporne la notifica dell’avviso
il P.M. abbia indicato quale altro destinatario, oltre all’indagato, un difensore di
ufficio, è plausibile e quindi nient’affatto abnorme.
Tanto è sufficiente per rigettare il ricorso del Procuratore della Repubblica,
non senza considerare che la interpretazione del tribunale è in realtà conforme
alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen., sez. V, 22-10-2008, n. 43763)
che ha affermato che in tema di avviso di conclusione delle indagini preliminari,
ove l’indagato nomini un difensore di fiducia dopo l’emissione di tale avviso ma
prima della notifica del medesimo, la notifica va effettuata a tale difensore e non
già al difensore di ufficio.
3. Pertanto il ricorso va rigettato.
42132_12 r.g.n

2

c.c. lì aprile 2013

difensiva chiedendo l’archiviazione del procedimento . Il P.M. però esercitava

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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